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108338
IDG761200125
76.12.00125 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
carta luigi
nota a pret. perugia 29 gennaio 1975
Riv. canc., an. 8 (1975), fasc. 2, pag. 76-79
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d760; d02320
la sentenza annotata, vertente in materia di spese di previdenza ed assistenza nei giudizi di lavoro, si presenta interessante in quanto stabilisce che le spese sostenute dal consulente tecnico di ufficio sono a carico degli enti previdenziali e non dell' erario, dovendosi intendere il disposto dell' art. 10 della legge n. 533 del 1973 nel senso che sono a carico dell' erario solo le spese per cui viene eseguito l' ordinario deposito ai sensi dell' art. 38 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile. l' a. ritiene conforme allo spirito della legge la motivazione della sentenza e analizza, per completezza di esposizione, le disposizioni riguardanti la gratuita' del giudizio, che puo' applicarsi a tutti i soggetti della controversia, siano ammessi o meno al gratuito patrocinio, ed il patrocinio a spese dello stato.
art. 10 l. 11 agosto 1973, n. 533 art. 14 l. 11 agosto 1973, n. 533 art. 24 cost. art. 2 l. 1 dicembre 1956, n. 1426 art. 2 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 art. 91 c.p.c.
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