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Documento


108342
IDG761200129
76.12.00129 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
borselli edgardo
nota a c. cost. 6 marzo 1975, n. 46
Riv. canc., an. 8 (1975), fasc. 3-4, pag. 124-125
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d313180
l' a. commenta favorevolmente la sentenza della corte costituzionale la quale, pronunciandosi contrariamente alla giurisprudenza della corte di cassazione rimasta ferma sulla massima affermante che ogni onere e responsabilita' e' a carico dell' ex fallito, nel caso di revoca del fallimento senza condanna del creditore istante al risarcimento dei danni, si basa sul principio giuridico secondo cui "le spese seguono la soccombenza": pertanto non e' possibile sostenere una responsabilita' a carico dell' ex fallito, se esente da colpa e vittorioso nel giudizio di revoca.
art. 21, comma 3, l. 16 marzo 1942, n. 267 art. 91 l. 16 marzo 1942, n. 267 art. 95 c.p.c.
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