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108807
IDG761200841
76.12.00841 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
rivolta giancarlo m.
fallimento ed esercizio del commercio
Riv. dott. comm., an. 26 (1975), fasc. 1, pag. 22-69
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d313; d18115
dopo un approfondito excursus storico, dagli statuti delle citta' italiane della fine del xiii secolo fino alla vigente legge fallimentare, l' a. procede all' esame delle norme della nuova "disciplina del commercio" e del relativo regolamento di esecuzione, in base alle quali chi e' stato dichiarato fallito e non ha ottenuto la riabilitazione, non puo' essere iscritto nel registro degli esercenti il commercio e non puo' quindi esercitare le "attivita' di commercio" in funzione delle quali l' iscrizione e' richiesta, analizzando anche i meccanismi attraverso cui la mancanza del "requisito morale" (e cioe' la dichiarazione di fallimento non seguita da riabilitazione) si concretizza nell' interdizione dal commercio, sia per conto proprio che per conto altrui.
art. 2195 n. 2 c.c. art. 2196 c.c. art. 2197 c.c. l. 11 giugno 1971, n. 426 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
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