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108825
IDG760500006
76.05.00006 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
liebman enrico tullio
la delibazione di sentenze straniere
relaz. all' viii congresso di diritto comparato
Anr. dir. comp., s. 3, an. 44 (1970), pag. 80-84
d4452; d4453
una sentenza straniera non produce alcun effetto in italia prima di essere stata dichiarata efficace dal giudice competente che e' in unico grado la corte d' appello del luogo ove deve prodursi l' effetto. le condizioni per la dichiarazione d' efficacia sono le seguenti: competenza del tribunale che ha emesso la sentenza; regolarita' della notificazione della domanda iniziale e dei termini di comparizione; comparizione delle parti o dichiarazione di contumacia; passato in giudicato della sentenza; non contrarieta' della sentenza ad altra pronunciata da un giudice italiano; non pendenza in italia di un processo per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, iniziato prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera; che la sentenza non contenga disposizioni contrarie all' ordine pubblico italiano. il convenuto puo' chiedere che la corte di appello riesamini il merito se la sentenza fu pronunciata in contumacia o nei casi che giustificherebbero la richiesta di revocazione e cioe': dolo di una parte, prove dichiarate false, ritrovamento di documenti decisivi, errore di fatto risultante dagli atti, dolo del giudice. l' efficacia puo' essere dichiarata anche incidentalmente, se la sentenza straniera e' utilizzata nel corso di un processo. in tal caso l' efficacia e' limitata al processo pendente. anche una sentenza arbitrale straniera puo' ottenere la dichiarazione di efficacia in italia, purche' lo stato in cui e' stata pronunciata le riconosca efficacia analoga a quella di una sentenza dell' autorita' giudiziaria.
Ist. dir. comparato - Univ. FI



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