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| IDG760500006 | |
| 76.05.00006 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| liebman enrico tullio
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| la delibazione di sentenze straniere
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| relaz. all' viii congresso di diritto comparato
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| Anr. dir. comp., s. 3, an. 44 (1970), pag. 80-84
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| d4452; d4453
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| una sentenza straniera non produce alcun effetto in italia prima di
essere stata dichiarata efficace dal giudice competente che e' in
unico grado la corte d' appello del luogo ove deve prodursi l'
effetto. le condizioni per la dichiarazione d' efficacia sono le
seguenti: competenza del tribunale che ha emesso la sentenza;
regolarita' della notificazione della domanda iniziale e dei termini
di comparizione; comparizione delle parti o dichiarazione di
contumacia; passato in giudicato della sentenza; non contrarieta'
della sentenza ad altra pronunciata da un giudice italiano; non
pendenza in italia di un processo per il medesimo oggetto e tra le
stesse parti, iniziato prima del passaggio in giudicato della
sentenza straniera; che la sentenza non contenga disposizioni
contrarie all' ordine pubblico italiano. il convenuto puo' chiedere
che la corte di appello riesamini il merito se la sentenza fu
pronunciata in contumacia o nei casi che giustificherebbero la
richiesta di revocazione e cioe': dolo di una parte, prove dichiarate
false, ritrovamento di documenti decisivi, errore di fatto risultante
dagli atti, dolo del giudice. l' efficacia puo' essere dichiarata
anche incidentalmente, se la sentenza straniera e' utilizzata nel
corso di un processo. in tal caso l' efficacia e' limitata al
processo pendente. anche una sentenza arbitrale straniera puo'
ottenere la dichiarazione di efficacia in italia, purche' lo stato in
cui e' stata pronunciata le riconosca efficacia analoga a quella di
una sentenza dell' autorita' giudiziaria.
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| Ist. dir. comparato - Univ. FI
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