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| IDG760500007 | |
| 76.05.00007 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| denti vittorio
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| procedure ecrite et procedure orale
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| (procedura scritta e procedura orale)
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| relaz. all' viii congresso di diritto comparato
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| Anr. dir. comp., s. 3, an. 44 (1970), pag. 85-92
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| d4060
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| il principio dell' oralita' processuale e' stato posto da chiovenda
al centro della sua opera per la riforma del processo civile fin dal
1909. tale principio consiste nel carattere meramente preparatorio
delle scritture rispetto alla discussione orale della causa, nell'
immediatezza del rapporto fra giudice, parti e testimoni, e infine
nella regola della concentrazione processuale. inoltre per il
chiovenda l' oralita' e' strettamente legata alla liberta' di
convincimento del giudice e contrasta quindi col sistema della prova
legale. un primo tentativo di riforma secondo questi principi si ebbe
nel 1912 con l' istituzione del giudice unico in prima istanza, ma la
riforma duro' un solo anno per l' ostilita' incontrata nella
magistratura e nella classe forense. le maggiori difficolta' furono
date dai gravi problemi di ordinamento giudiziario connessi col
passaggio dalla collegialita' alla unicita' del giudice e dalla
impossibilita' di realizzare una effettiva concentrazione del
processo senza una fase anteriore di preparazione. il codice del 1942
attuo' una soluzione di compromesso con la creazione della figura del
giudice istruttore, organo di collegamento fra l' istruzione e la
decisione della causa. di fronte alla esperienza in parte negativa
del sistema vigente, la dottrina italiana continua a ritenere che il
modello di processo civile disegnato dal chiovenda costituisca l'
idea direttrice di ogni auspicabile riforma, ma nel contempo avverte
la esigenza di approfondire con studi e ricerche soprattutto a
carattere sociologico, i concreti problemi connessi con l' attuazione
dell' oralita'.
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| Ist. dir. comparato - Univ. FI
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