Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


108826
IDG760500007
76.05.00007 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
denti vittorio
procedure ecrite et procedure orale
(procedura scritta e procedura orale)
relaz. all' viii congresso di diritto comparato
Anr. dir. comp., s. 3, an. 44 (1970), pag. 85-92
d4060
il principio dell' oralita' processuale e' stato posto da chiovenda al centro della sua opera per la riforma del processo civile fin dal 1909. tale principio consiste nel carattere meramente preparatorio delle scritture rispetto alla discussione orale della causa, nell' immediatezza del rapporto fra giudice, parti e testimoni, e infine nella regola della concentrazione processuale. inoltre per il chiovenda l' oralita' e' strettamente legata alla liberta' di convincimento del giudice e contrasta quindi col sistema della prova legale. un primo tentativo di riforma secondo questi principi si ebbe nel 1912 con l' istituzione del giudice unico in prima istanza, ma la riforma duro' un solo anno per l' ostilita' incontrata nella magistratura e nella classe forense. le maggiori difficolta' furono date dai gravi problemi di ordinamento giudiziario connessi col passaggio dalla collegialita' alla unicita' del giudice e dalla impossibilita' di realizzare una effettiva concentrazione del processo senza una fase anteriore di preparazione. il codice del 1942 attuo' una soluzione di compromesso con la creazione della figura del giudice istruttore, organo di collegamento fra l' istruzione e la decisione della causa. di fronte alla esperienza in parte negativa del sistema vigente, la dottrina italiana continua a ritenere che il modello di processo civile disegnato dal chiovenda costituisca l' idea direttrice di ogni auspicabile riforma, ma nel contempo avverte la esigenza di approfondire con studi e ricerche soprattutto a carattere sociologico, i concreti problemi connessi con l' attuazione dell' oralita'.
Ist. dir. comparato - Univ. FI



Ritorna al menu della banca dati