| dopo aver ricordato i precedenti storici dell' art. 1192 codice
civile, l' a. ne delinea l' ambito di applicazione, ricomprendendo in
esso l' adempimento di ogni obbligazione che abbia per oggetto cose
generiche o comunque determinate, purche' fungibili, e facendo
rientrare nella previsione di tale articolo, anche i contratti
traslativi di cose generiche e le prestazioni isolate. egli espone
quindi le norme dettate dal codice riguardo alla legittimazione ad
impugnare il pagamento con cose altrui, e si pronuncia sulla natura
dell' impugnativa: contro l' opinione della dottrina, sostiene che si
tratti, da parte del debitore, di un' azione di ripetizione
condizionata all' offerta dell' esatto adempimento; e, da parte del
creditore invece, di un rifiuto dell' adempimento. l' a. esamina poi
la disciplina dell' impugnativa del debitore, precisando che essa non
puo' aver luogo quando costui sia diventato -in un momento successivo
all' adempimento- proprietario delle cose prestate o quando queste
ultime siano state consumate, vendute, donate dal creditore. al
creditore che abbia accettato in mala fede la cosa altrui offerta in
pagamento e che poi sia stato evitto od abbia dovuto risarcire il
danno al proprietario, l' a. riconosce il potere di pretendere un
nuovo adempimento o comunque di trasferire sul debitore il danno
subito. per quanto riguarda, infine, l' impugnativa del pagamento da
parte del creditore di buona fede, si puntualizzano alcuni problemi
concernenti i poteri di quest' ultimo.
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