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108916
IDG760100006
76.01.00006 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
benatti francesco
il pagamento con cose altrui
Studi urbin., an. 43 (1975), pag. 1-49
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30520
dopo aver ricordato i precedenti storici dell' art. 1192 codice civile, l' a. ne delinea l' ambito di applicazione, ricomprendendo in esso l' adempimento di ogni obbligazione che abbia per oggetto cose generiche o comunque determinate, purche' fungibili, e facendo rientrare nella previsione di tale articolo, anche i contratti traslativi di cose generiche e le prestazioni isolate. egli espone quindi le norme dettate dal codice riguardo alla legittimazione ad impugnare il pagamento con cose altrui, e si pronuncia sulla natura dell' impugnativa: contro l' opinione della dottrina, sostiene che si tratti, da parte del debitore, di un' azione di ripetizione condizionata all' offerta dell' esatto adempimento; e, da parte del creditore invece, di un rifiuto dell' adempimento. l' a. esamina poi la disciplina dell' impugnativa del debitore, precisando che essa non puo' aver luogo quando costui sia diventato -in un momento successivo all' adempimento- proprietario delle cose prestate o quando queste ultime siano state consumate, vendute, donate dal creditore. al creditore che abbia accettato in mala fede la cosa altrui offerta in pagamento e che poi sia stato evitto od abbia dovuto risarcire il danno al proprietario, l' a. riconosce il potere di pretendere un nuovo adempimento o comunque di trasferire sul debitore il danno subito. per quanto riguarda, infine, l' impugnativa del pagamento da parte del creditore di buona fede, si puntualizzano alcuni problemi concernenti i poteri di quest' ultimo.
art. 1192 c.c. art. 1240 c.c. 1865
Ist. dir. romano - Univ. CT FI



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