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108926
IDG760100020
76.01.00020 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fascione lorenzo
aliquem iudicio circumvenire e ob iudicandum pecuniam accipere (da caio gracco a giulio cesare)
Arch. giur., vol. 189, (1975), fasc. 1, pag. 29-52
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
s1423; s1221
esegetica
in questo contributo l' a. si ripropone di risolvere il problema dell' applicabilita' o meno delle sanzioni relative alla corruzione giudiziaria a carico degli appartenenti all' ordo equester. tale ricerca, che si articola sull' esame delle disposizioni legislative emanate in materia nel periodo storico preso in considerazione, perviene a questa conclusione: l' ordo equester sarebbe sempre stato imperseguibile per questo genere di accusa. la punibilita' dei cavalieri per l' ipotesi di corruzione giudiziaria, infatti, non fu contemplata ne' nella graccana lex ne quis iudicio circumveniatur (che -secondo l' a.- sarebbe stata una clausola della lex repetundarum epigraphica del 123 a.c. ed avrebbe percio' avuto lo scopo di garantire la punizione dei responsabili di una erronea, mancata o fraudolenta applicazione di tale legge in favore dei pro-magistrati colpevoli di repetundae); ne' nella lex de sicariis et veneficiis, con la quale silla indico' soltanto i magistrati ed i senatori come imputabili del reato di corruzione; ne' -infine- nella lex de pecuniis repetundis, nella quale cesare, nel 59 a.c., considerava perseguibili solo coloro che, investiti di una potestas, avessero accettato denaro per alterare la loro condotta processuale. l' unico ad avanzare la proposta di estendere la punibilita' per accuse di corruzione anche all' ordo equester, fu m. livio druso, ma la sua rogatio iudiciaria del 91 a.c. fu rigettata in blocco.
cic. cluent. cic. rab.post. 5,15 d.48.11.3
Ist. dir. romano - Univ. CT FI



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