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108927
IDG760100021
76.01.00021 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lobietti carlo
sulla natura dei provvedimenti cautelari previsti dall' art. 646 cod. nav.
Arch. giur., vol. 189, (1975), fasc. 1, pag. 53-66
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d9376
tra le disposizioni generali in tema di esecuzione forzata e di misure cautelari sulla nave, il codice della navigazione prevede, all' art. 646, che il giudice competente e, in caso di urgenza, il comandante del porto o l' autorita' di polizia giudiziaria, possano prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza della nave stessa. l' a. ritiene impossibile configurare tali misure cautelari come autonomi provvedimenti d' urgenza inquadrabili nel genus dell' art. 700 del codice di procedura civile, bensi' afferma che esse vanno considerate come misure di attuazione di un sequestro o pignoramento sulla nave, o comunque integrative e strumentali al conseguimento del fine del procedimento tipico. l' esattezza dell' inquadramento dei provvedimenti in esame nell' ambito di un provvedimento esecutivo o cautelare tipico e' confermata anche, a giudizio dell' a., dalla mancata previsione di un termine per la loro efficacia. lo stesso potere discrezionale attribuito dall' art. 646 per la scelta delle piu' idonee misure per impedire la partenza della nave, non sarebbe utilizzabile al di fuori (o prima) dell' attuazione di una misura di sequestro o esecutiva. l' a. prende infine in considerazione il piu' noto tra i provvedimenti diretti ad impedire la partenza della nave: il c.d. diniego delle spedizioni da parte del comandante del porto.
art. 646 c. nav.
Ist. dir. romano - Univ. CT FI



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