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| IDG760100021 | |
| 76.01.00021 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| lobietti carlo
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| sulla natura dei provvedimenti cautelari previsti dall' art. 646 cod.
nav.
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| Arch. giur., vol. 189, (1975), fasc. 1, pag. 53-66
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d9376
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| tra le disposizioni generali in tema di esecuzione forzata e di
misure cautelari sulla nave, il codice della navigazione prevede,
all' art. 646, che il giudice competente e, in caso di urgenza, il
comandante del porto o l' autorita' di polizia giudiziaria, possano
prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza della
nave stessa. l' a. ritiene impossibile configurare tali misure
cautelari come autonomi provvedimenti d' urgenza inquadrabili nel
genus dell' art. 700 del codice di procedura civile, bensi' afferma
che esse vanno considerate come misure di attuazione di un sequestro
o pignoramento sulla nave, o comunque integrative e strumentali al
conseguimento del fine del procedimento tipico. l' esattezza dell'
inquadramento dei provvedimenti in esame nell' ambito di un
provvedimento esecutivo o cautelare tipico e' confermata anche, a
giudizio dell' a., dalla mancata previsione di un termine per la loro
efficacia. lo stesso potere discrezionale attribuito dall' art. 646
per la scelta delle piu' idonee misure per impedire la partenza della
nave, non sarebbe utilizzabile al di fuori (o prima) dell' attuazione
di una misura di sequestro o esecutiva. l' a. prende infine in
considerazione il piu' noto tra i provvedimenti diretti ad impedire
la partenza della nave: il c.d. diniego delle spedizioni da parte del
comandante del porto.
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| art. 646 c. nav.
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| Ist. dir. romano - Univ. CT FI
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