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| IDG760900216 | |
| 76.09.00216 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| punzo roberto
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| promotori di riunioni e direttori di cortei
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| nota a cass. sez. i pen. 21 maggio 1973
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| Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 3, pt. 2, pag. 136-142
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d04014; d04016; d1871
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| l' a., partendo da una decisione in cui si afferma che promotore di
una riunione o di un corteo in luogo pubblico, non e' soltanto chi
progetta, promuove e organizza la manifestazione, ma anche chi
collabora alla realizzazione pratica della manifestazione e che
promotori e direttori sono sullo stesso piano per quanto riguarda la
responsabilita' penale, in caso di manifestazione non autorizzata dal
questore, afferma preliminarmente che coloro che prendono parte ad
una riunione possono essere suddivisi in partecipanti e promotori,
sui quali ultimi solo grava l' obbligo di dare notizia alla autorita'
di pubblica sicurezza. e' comunque da ricordare, secondo l' a., che
non si deve esagerare l' importanza del preavviso, in quanto il
pericolo per l' ordine pubblico sorge solo quando la riunione cessa
di essere pacifica. non e' indispensabile perche' ricorra la figura
del promotore che egli sia anche l' organizzatore e che abbia una
funzione di preminenza; e' sufficiente che egli abbia preso l'
iniziativa. l' a. concorda con la sentenza annotata nel rigettare
ogni tipo di presunzione nella ricerca dei promotori: oggetto di
esame deve essere l' attivita' svolta in concreto. l' a. pone in
rilievo l' importanza del richiamo, contenuto nella sentenza, dell'
art. 25 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che equipara ai
promotori i direttori dei cortei. l' a. si sofferma anche,
brevemente, sulla differenza di trattamento che viene introdotta dal
citato testo unico nei riguardi delle manifestazioni religiose, ed
afferma altresi' che la mancanza di turbamento dell' ordine pubblico
in occasione di riunioni religiose, dovrebbe essere indiscutibile.
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| art. 17 cost.
art. 19 cost.
art. 7 t.u. 1889
art. 17 t.u. p.s.
art. 18 t.u. p.s.
art. 25 t.u. p.s.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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