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108983
IDG760900216
76.09.00216 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
punzo roberto
promotori di riunioni e direttori di cortei
nota a cass. sez. i pen. 21 maggio 1973
Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 3, pt. 2, pag. 136-142
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d04014; d04016; d1871
l' a., partendo da una decisione in cui si afferma che promotore di una riunione o di un corteo in luogo pubblico, non e' soltanto chi progetta, promuove e organizza la manifestazione, ma anche chi collabora alla realizzazione pratica della manifestazione e che promotori e direttori sono sullo stesso piano per quanto riguarda la responsabilita' penale, in caso di manifestazione non autorizzata dal questore, afferma preliminarmente che coloro che prendono parte ad una riunione possono essere suddivisi in partecipanti e promotori, sui quali ultimi solo grava l' obbligo di dare notizia alla autorita' di pubblica sicurezza. e' comunque da ricordare, secondo l' a., che non si deve esagerare l' importanza del preavviso, in quanto il pericolo per l' ordine pubblico sorge solo quando la riunione cessa di essere pacifica. non e' indispensabile perche' ricorra la figura del promotore che egli sia anche l' organizzatore e che abbia una funzione di preminenza; e' sufficiente che egli abbia preso l' iniziativa. l' a. concorda con la sentenza annotata nel rigettare ogni tipo di presunzione nella ricerca dei promotori: oggetto di esame deve essere l' attivita' svolta in concreto. l' a. pone in rilievo l' importanza del richiamo, contenuto nella sentenza, dell' art. 25 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che equipara ai promotori i direttori dei cortei. l' a. si sofferma anche, brevemente, sulla differenza di trattamento che viene introdotta dal citato testo unico nei riguardi delle manifestazioni religiose, ed afferma altresi' che la mancanza di turbamento dell' ordine pubblico in occasione di riunioni religiose, dovrebbe essere indiscutibile.
art. 17 cost. art. 19 cost. art. 7 t.u. 1889 art. 17 t.u. p.s. art. 18 t.u. p.s. art. 25 t.u. p.s.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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