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108984
IDG760900217
76.09.00217 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cervetti fernanda
il pretore e le intercettazioni telefoniche
nota a ord. pret. torino 30 aprile 1974
Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 3, pt. 2, pag. 146-148
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6145
l' a., prendendo spunto da una sentenza del pretore di torino che sollevava la questione di legittimita' costituzionale in riferimento alla normativa sulle intercettazioni telefoniche, laddove questa manca di uno specifico riferimento alla figura del pretore, sostiene che e' necessario distinguere tra il caso in cui il procedimento sia gia' pervenuto alla fase istruttoria ed il caso in cui esso si trovi ancora in fase di istruzione preliminare. nella prima ipotesi si deve rinvenire l' autorita' competente non sulla base dell' art. 226 bis codice di procedura penale, ma dell' art. 339 del codice di rito; il che si deduce senza possibilita' di dubbio quando si pensi che l' art. 398 codice procedura penale consente al pretore di compiere tutti gli atti istruttori che la legge consente al giudice istruttore nel procedimento con istruzione formale. l' interferenza del procuratore della repubblica puo' verificarsi solo in sede di preistruttoria instaurata su iniziativa della polizia giudiziaria o dello stesso pretore ex art. 231 codice procedura penale: ed in questo caso a ragione si eccepisce la illegittimita' costituzionale del disposto. a questo punto l' a. si chiede se sia voluto scientemente negare al pretore la possibilita' di emettere il decreto oppure si e' incorsi in una semplice dimenticanza. con una rapida rassegna delle varie proposte e disegni di legge presentati dai diversi gruppi politici, l' a. si sente di concludere per la mera dimenticanza.
art. 226 bis c.p.p. art. 226 ter c.p.p. art. 231 c.p.p. art. 339 c.p.p. art. 398 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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