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| IDG760900217 | |
| 76.09.00217 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cervetti fernanda
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| il pretore e le intercettazioni telefoniche
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| nota a ord. pret. torino 30 aprile 1974
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| Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 3, pt. 2, pag. 146-148
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6145
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| l' a., prendendo spunto da una sentenza del pretore di torino che
sollevava la questione di legittimita' costituzionale in riferimento
alla normativa sulle intercettazioni telefoniche, laddove questa
manca di uno specifico riferimento alla figura del pretore, sostiene
che e' necessario distinguere tra il caso in cui il procedimento sia
gia' pervenuto alla fase istruttoria ed il caso in cui esso si trovi
ancora in fase di istruzione preliminare. nella prima ipotesi si deve
rinvenire l' autorita' competente non sulla base dell' art. 226 bis
codice di procedura penale, ma dell' art. 339 del codice di rito; il
che si deduce senza possibilita' di dubbio quando si pensi che l'
art. 398 codice procedura penale consente al pretore di compiere
tutti gli atti istruttori che la legge consente al giudice istruttore
nel procedimento con istruzione formale. l' interferenza del
procuratore della repubblica puo' verificarsi solo in sede di
preistruttoria instaurata su iniziativa della polizia giudiziaria o
dello stesso pretore ex art. 231 codice procedura penale: ed in
questo caso a ragione si eccepisce la illegittimita' costituzionale
del disposto. a questo punto l' a. si chiede se sia voluto
scientemente negare al pretore la possibilita' di emettere il decreto
oppure si e' incorsi in una semplice dimenticanza. con una rapida
rassegna delle varie proposte e disegni di legge presentati dai
diversi gruppi politici, l' a. si sente di concludere per la mera
dimenticanza.
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| art. 226 bis c.p.p.
art. 226 ter c.p.p.
art. 231 c.p.p.
art. 339 c.p.p.
art. 398 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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