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| IDG760900218 | |
| 76.09.00218 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cicala mario
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| mezzi di prova e fenomeni di inquinamento
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| nota a pret. torino 18 aprile 1974 e a pret. livorno 3 maggio 1974
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| Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 3, pt. 2, pag. 151-154
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d614; d539
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| l' a., aderendo a 2 sentenze del pretore di torino e di livorno,
mette in luce come sia complesso il terreno delle prove in materia di
accertamento di inquinamento, e come il piu' delle volte sia
necessario e consigliabile il ricorso alle indagini peritali. ora il
pretore di torino aveva ordinato il prelievo di campioni d' acqua,
all' insaputa dei proprietari degli stabilimenti da cui le sostanze
presunte inquinanti affluivano nelle acque. la difesa aveva messo in
luce la nullita' di tali atti, che venivano da questa considerati
iniziali di una attivita' peritale, mentre per l' a. e' ovvio
trattarsi di una attivita' diversa in quanto e' assurdo pensare che
l' autorita' di polizia giudiziaria possa essere investita di
attivita' peritali, anche perche' questa richiede particolari
cognizioni che giustificano la nomina del perito. l' a. ritiene che
il prelevamento di campioni costituisca attivita' peritale solo
quando sia posto in essere dal perito stesso. il pretore ha poi
applicato a questi prelievi le disposizioni relative ai diritti di
difesa nei riguardi degli atti di ispezione e sequestri. l' a.
respinge la tesi secondo la quale la normativa che regola le
modalita' di prelievo dei campioni e le analisi da eseguirsi da parte
degli organi amministrativi debbono essere adottati dai periti ove
affrontino analoghi accertamenti.
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| art. 222 c.p.p.
art. 314 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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