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108985
IDG760900218
76.09.00218 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cicala mario
mezzi di prova e fenomeni di inquinamento
nota a pret. torino 18 aprile 1974 e a pret. livorno 3 maggio 1974
Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 3, pt. 2, pag. 151-154
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d614; d539
l' a., aderendo a 2 sentenze del pretore di torino e di livorno, mette in luce come sia complesso il terreno delle prove in materia di accertamento di inquinamento, e come il piu' delle volte sia necessario e consigliabile il ricorso alle indagini peritali. ora il pretore di torino aveva ordinato il prelievo di campioni d' acqua, all' insaputa dei proprietari degli stabilimenti da cui le sostanze presunte inquinanti affluivano nelle acque. la difesa aveva messo in luce la nullita' di tali atti, che venivano da questa considerati iniziali di una attivita' peritale, mentre per l' a. e' ovvio trattarsi di una attivita' diversa in quanto e' assurdo pensare che l' autorita' di polizia giudiziaria possa essere investita di attivita' peritali, anche perche' questa richiede particolari cognizioni che giustificano la nomina del perito. l' a. ritiene che il prelevamento di campioni costituisca attivita' peritale solo quando sia posto in essere dal perito stesso. il pretore ha poi applicato a questi prelievi le disposizioni relative ai diritti di difesa nei riguardi degli atti di ispezione e sequestri. l' a. respinge la tesi secondo la quale la normativa che regola le modalita' di prelievo dei campioni e le analisi da eseguirsi da parte degli organi amministrativi debbono essere adottati dai periti ove affrontino analoghi accertamenti.
art. 222 c.p.p. art. 314 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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