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108986
IDG760900219
76.09.00219 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lunari fulvio
scritti anonimi e pretesa incostituzionalita' dell' art. 141 del codice di proc. penale
nota a pret. vallo della lucania 22 settembre 1973
Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 3, pt. 2, pag. 171-176
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60403
l' a., prendendo spunto da una ordinanza che ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 141 del codice di procedura penale, ricorda come il citato articolo sia una innovazione: lo scritto anonimo in quanto privo di sottoscrizione non consente di individuare la paternita' del documento, la sua attendibilita', la sua relazione con il fatto; poiche' dal principio del contraddittorio deriva che le fonti e gli elementi del convincimento debbono emergere ed essere comunicati come possibili oggetto di vaglio, consegue che l' anonimo non deve influire sulla decisione; inoltre, per l' a., la delazione anonima non e' di per se' notitia criminis, poiche' questa deve essere una informazione qualificata. secondo l' ordinanza che l' a. annota, in forza dell' art. 141 il magistrato inquirente non potrebbe pero' che trasmettere la delazione anonima alla polizia giudiziaria senza poter impartire alla stessa alcuna direttiva, il che porrebbe l' art. 141 in contrasto con l' art. 109 costituzione secondo il quale l' autorita' giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. pero' l' a. ritiene sia che manchi tale autonomia della polizia giudiziaria nei confronti del magistrato inquirente sia che questo non possa direttamente prendere visione e conoscenza degli scritti anonimi. l' a. si discosta dalla interpretazione che dello articolo in esame danno le ordinanze anche sul punto del contrasto dell' art. 141 codice procedura penale con l' art. 24 costituzione, in quanto la comunicazione giudiziaria puo' essere emessa anche prima del compimento di atti di istruzione preliminare.
art. 141 c.p.p. art. 219 c.p.p. art. 225 c.p.p. art. 349 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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