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| IDG760900220 | |
| 76.09.00220 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cervetti fernanda
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| diffamazione a mezzo stampa e competenza per territorio
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| nota a cass. sez. i pen. 21 maggio 1974
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| Giur. it., s. 2, vol. 127, an. 1975 (1975), fasc. 4, pt. 2, pag.
177-178
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d51861; d60211
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| l' a., partendo da una sentenza del supremo collegio che afferma che
il ritardo nel presentare le copie prescritte alla procura della
repubblica ed alla prefettura e' irrilevante ai fini della competenza
per territorio, nota come nella sentenza il concetto di pubblicita'
in senso tecnico sia alla base del criterio adottato; deriva quale
conseguenza che la consumazione del delitto di diffamazione a mezzo
stampa si verifica nel luogo in cui gli esemplari delle pubblicazioni
vengono depositati presso la procura della repubblica o la
prefettura. secondo l' a. tale teoria e' giustificata da esigenze
pratiche di pronto reperimento del giudice competente per territorio,
benche' tale criterio venga ad influire in modo arbitrario sugli
aspetti sostanziali del reato di diffamazione anticipandone la
consumazione ad un momento in cui non e' ancora leso l' interesse
protetto. una diversa corrente giurisprudenziale adotta un indirizzo
secondo il quale la competenza territoriale e' del giudide del luogo
dove la stampa e' avvenuta, se lo stampatore ha adempiuto all'
obbligo della consegna delle copie; in caso contrario la competenza
e' del giudice del luogo dove si stampa lo scritto, qualora nello
stesso luogo sia avvenuta la prima diffusione dello stampato.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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