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108990
IDG760900223
76.09.00223 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
padovani t.
nota a cass. sez. iii pen. 28 settembre 1973
Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 4, pt. 2, pag. 189-192
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d541
l' a., prendendo spunto da una sentenza del supremo collegio, ricorda come l' affermazione secondo cui l' art. 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 contemplerebbe tanti reati quanti sono i lavoratori assunti e non un unico reato punito con pena proporzionale; e che ci si trovi in presenza di reati istantanei ad effetti permanenti e non di reati permanenti, sono dati pacifici in giurisprudenza. ma l' a. contesta tale indirizzo, cui aderisce anche la sentenza che lo scrivente annota, considerando che l' art. 2 impone la determinazione della pena con riferimento ad ogni lavoratore occupato e ad ogni giornata di occupazione; aderendo all' insegnamento della cassazione, bisognerebbe concludere che non solo si avrebbero tanti reati quanti lavoratori occupati, ma anche tanti reati quante sono le giornate di occupazione. l' a. sostiene altresi' la applicabilita' della continuazione data la presenza di un identico disegno criminoso nella pluralita' di assunzioni, benche' la giurisprudenza della cassazione sia orientata in senso negativo.
art. 1 l. 23 ottobre 1960, n. 1369 art. 2 l. 23 ottobre 1960, n. 1369
Ist. dir. penale - Univ. TO



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