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108991
IDG760900224
76.09.00224 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bargis marta
nota a cass. sez. ii pen. 21 maggio 1973
Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 4, pt. 2, pag. 192-194
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60520; d60522
l' a., prendendo spunto da una sentenza che afferma che la notificazione effettuata ex art. 169 codice procedura penale deve considerarsi valida se compiuta nei confronti di imputato detenuto per altra causa, la cui detenzione non risulti dagli atti del dibattimento, ricorda come la ordinanza che sollevo' la questione di legittimita' costituzionale del problema delle notificazioni ad imputato detenuto per altra causa, sostenesse la tesi che la notifica, nelle forme ordinarie, all' imputato, la cui detenzione non risultasse dagli atti, violasse in ogni caso l' art. 24, comma 2, della costituzione. ma la corte costituzionale non ha ritenuto menomare il diritto di difesa quando la notifica, benche' non avvenga a mani proprie, "cade nell' ambiente di vita dell' imputato col quale il suo stato di detenzione non ha reciso ogni legame". l' a. ricorda tuttavia come la pronuncia della corte non sia andata esente da critiche: il diritto di difesa esige infatti non solo la probabilita' che il destinatario venga posto a conoscenza dell' atto, ma anche che tale conoscenza avvenga tempestivamente, perche' da essa cominciano a decorrere termini perentori, alcuni dei quali assai brevi. l' a. conclude riprendendo alcune riflessioni de iure condendo, svolte per evitare questi inconvenienti, quali il collegamento tra il luogo di detenzione dell' imputato ed il luogo dove il giudice conduce normalmente le indagini ai sensi dell' art. 170 codice procedura penale.
art. 168 c.p.p. art. 169 c.p.p. art. 170 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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