| l' a., prendendo spunto da una sentenza che afferma che la
notificazione effettuata ex art. 169 codice procedura penale deve
considerarsi valida se compiuta nei confronti di imputato detenuto
per altra causa, la cui detenzione non risulti dagli atti del
dibattimento, ricorda come la ordinanza che sollevo' la questione di
legittimita' costituzionale del problema delle notificazioni ad
imputato detenuto per altra causa, sostenesse la tesi che la
notifica, nelle forme ordinarie, all' imputato, la cui detenzione non
risultasse dagli atti, violasse in ogni caso l' art. 24, comma 2,
della costituzione. ma la corte costituzionale non ha ritenuto
menomare il diritto di difesa quando la notifica, benche' non avvenga
a mani proprie, "cade nell' ambiente di vita dell' imputato col quale
il suo stato di detenzione non ha reciso ogni legame". l' a. ricorda
tuttavia come la pronuncia della corte non sia andata esente da
critiche: il diritto di difesa esige infatti non solo la probabilita'
che il destinatario venga posto a conoscenza dell' atto, ma anche che
tale conoscenza avvenga tempestivamente, perche' da essa cominciano a
decorrere termini perentori, alcuni dei quali assai brevi. l' a.
conclude riprendendo alcune riflessioni de iure condendo, svolte per
evitare questi inconvenienti, quali il collegamento tra il luogo di
detenzione dell' imputato ed il luogo dove il giudice conduce
normalmente le indagini ai sensi dell' art. 170 codice procedura
penale.
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