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108992
IDG760900225
76.09.00225 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
piacentini claudio
nota a cass. sez. i pen. 18 maggio 1973
Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 4, pt. 2, pag. 195-196
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d505
l' a., partendo da una sentenza che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 5, comma 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 in relazione all' art. 4 costituzione, premette la considerazione, desunta da una sentenza della cassazione, secondo la quale scopo precipuo delle prescrizioni previste dal citato articolo e' quello di imporre al soggetto l' adozione di una condotta di vita che sia anche suscettibile di continuo controllo da parte degli organi di pubblica sicurezza. ma anche nelle pronunzie del supremo collegio non sono mancate le eccezioni derivanti dallo svolgimento di un lavoro o dalla prestazione del servizio militare; quindi cio' sufragherebbe l' osservazione che non e' da ritenere valida una autorizzazione di carattere preventivo ed indeterminato che importerebbe una inammissibile modifica del provvedimento giudiziario. l' a. ricorda anche una affermazione della cassazione secondo la quale la contravvenzione alla prescrizione di non rincasare la sera oltre una determinata ora non puo' logicamente concorrere con la contravvenzione di essersi allontanato dalla dimora senza preventivo avviso alla autorita' locale di pubblica sicurezza, poiche' rimane in essa assorbita.
art. 5 l. 27 dicembre 1956, n. 1423 art. 4 cost.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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