| 108992 | |
| IDG760900225 | |
| 76.09.00225 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| piacentini claudio
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a cass. sez. i pen. 18 maggio 1973
| |
| Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 4, pt. 2, pag. 195-196
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d505
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a., partendo da una sentenza che ha dichiarato manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 5,
comma 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 in relazione all' art.
4 costituzione, premette la considerazione, desunta da una sentenza
della cassazione, secondo la quale scopo precipuo delle prescrizioni
previste dal citato articolo e' quello di imporre al soggetto l'
adozione di una condotta di vita che sia anche suscettibile di
continuo controllo da parte degli organi di pubblica sicurezza. ma
anche nelle pronunzie del supremo collegio non sono mancate le
eccezioni derivanti dallo svolgimento di un lavoro o dalla
prestazione del servizio militare; quindi cio' sufragherebbe l'
osservazione che non e' da ritenere valida una autorizzazione di
carattere preventivo ed indeterminato che importerebbe una
inammissibile modifica del provvedimento giudiziario. l' a. ricorda
anche una affermazione della cassazione secondo la quale la
contravvenzione alla prescrizione di non rincasare la sera oltre una
determinata ora non puo' logicamente concorrere con la
contravvenzione di essersi allontanato dalla dimora senza preventivo
avviso alla autorita' locale di pubblica sicurezza, poiche' rimane in
essa assorbita.
| |
| art. 5 l. 27 dicembre 1956, n. 1423
art. 4 cost.
| |
| Ist. dir. penale - Univ. TO
| |