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| IDG760900227 | |
| 76.09.00227 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cervetti fernanda
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| nota a trib. alessandria 19 settembre 1974
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| Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 4, pt. 2, pag. 204-206
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d51113
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| l' a., traendo motivo da una sentenza che afferma che non sussiste
interesse privato in atti d' ufficio nel caso in cui il pubblico
ufficiale non si astenga dal partecipare ad una deliberazione
riguardante, oltre al pubblico interesse, anche quello personale del
pubblico ufficiale stesso, ricorda come tale decisione si inserisca
nel prevalente orientamento della giurisprudenza secondo cui, ai fini
della sussistenza del delitto previsto dall' art. 324 codice penale,
e' richiesta una concreta attivita' del pubblico ufficiale rivolta
alla realizzazione di un interesse privato proprio o di terzi, non
essendo sufficiente ne' la semplice coincidenza di detto interesse
con quello pubblico ne' l' inosservanza da parte del pubblico
ufficiale di astenersi dal partecipare ad attivita' rientranti nelle
sue funzioni. l' a. ricorda anche una sentenza richiedente una
effettiva ingerenza profittatrice che si sostituisca o si sovrapponga
all' interesse della pubblica amministrazione. in dottrina, sulla
base del rilievo che la generalizzazione dell' obbligo di astensione,
anche nei casi in cui la legge non lo prevede, creerebbe una assurda
condizione di inferiorita' del pubblico ufficiale nei confronti dei
terzi, si e' confutata la tesi della presunzione di interesse privato
in mancanza di astensione del pubblico ufficiale. una voce isolata ha
asserito che quello di disinteresse e' un dovere generico, onde non
e' necessaria l' infrazione di un obbligo specifico di astensione per
configurare il delitto previsto dall' art. 324 codice penale.
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| art. 324 c.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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