Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


108994
IDG760900227
76.09.00227 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cervetti fernanda
nota a trib. alessandria 19 settembre 1974
Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 4, pt. 2, pag. 204-206
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51113
l' a., traendo motivo da una sentenza che afferma che non sussiste interesse privato in atti d' ufficio nel caso in cui il pubblico ufficiale non si astenga dal partecipare ad una deliberazione riguardante, oltre al pubblico interesse, anche quello personale del pubblico ufficiale stesso, ricorda come tale decisione si inserisca nel prevalente orientamento della giurisprudenza secondo cui, ai fini della sussistenza del delitto previsto dall' art. 324 codice penale, e' richiesta una concreta attivita' del pubblico ufficiale rivolta alla realizzazione di un interesse privato proprio o di terzi, non essendo sufficiente ne' la semplice coincidenza di detto interesse con quello pubblico ne' l' inosservanza da parte del pubblico ufficiale di astenersi dal partecipare ad attivita' rientranti nelle sue funzioni. l' a. ricorda anche una sentenza richiedente una effettiva ingerenza profittatrice che si sostituisca o si sovrapponga all' interesse della pubblica amministrazione. in dottrina, sulla base del rilievo che la generalizzazione dell' obbligo di astensione, anche nei casi in cui la legge non lo prevede, creerebbe una assurda condizione di inferiorita' del pubblico ufficiale nei confronti dei terzi, si e' confutata la tesi della presunzione di interesse privato in mancanza di astensione del pubblico ufficiale. una voce isolata ha asserito che quello di disinteresse e' un dovere generico, onde non e' necessaria l' infrazione di un obbligo specifico di astensione per configurare il delitto previsto dall' art. 324 codice penale.
art. 324 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



Ritorna al menu della banca dati