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108995
IDG760900228
76.09.00228 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cervetti fernanda
nota a trib. sez. v pen. torino 16 febbraio 1974
Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 4, pt. 2, pag. 207-210
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51611
l' a., prendendo spunto da una sentenza di merito che afferma che la frode in commercio si sostanzia con il solo fatto della esecuzione sleale del contratto mediante consegna dell' "alid pro alio", quando non sia pattuita la sostituibilita', pone in rilievo come tale indirizzo sia pacifico in giurisprudenza secondo la quale non e' sufficiente la semplice messa in vendita della merce ai fini della integrazione del suddetto delitto. anche in dottrina si afferma che il delitto di cui all' art. 515 codice penale si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la consegna della cosa all' acquirente o al suo rappresentante; in ordine alla consegna si ritiene che questa debba essere effettiva, altrimenti il fatto non e' punibile neppure a titolo di tentativo per il quale si richiede una reale contrattazione con il compimento di atti inequivocabilmente predisposti alla consegna della cosa. per integrare il reato di cui all' art. 515 codice penale non occorre uno speciale atteggiamento del venditore, ne' manipolazioni, sotterfugi o raggiri. infine, un caso in cui e' stata esclusa la configurabilita' della frode in commercio e' quello nel quale, dopo una richiesta formulata in modo chiaro, il venditore abbia chiesto in modo esplicito il consenso alla sostituzione del prodotto richiesto.
art. 515 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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