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| IDG760900228 | |
| 76.09.00228 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cervetti fernanda
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| nota a trib. sez. v pen. torino 16 febbraio 1974
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| Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 4, pt. 2, pag. 207-210
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d51611
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| l' a., prendendo spunto da una sentenza di merito che afferma che la
frode in commercio si sostanzia con il solo fatto della esecuzione
sleale del contratto mediante consegna dell' "alid pro alio", quando
non sia pattuita la sostituibilita', pone in rilievo come tale
indirizzo sia pacifico in giurisprudenza secondo la quale non e'
sufficiente la semplice messa in vendita della merce ai fini della
integrazione del suddetto delitto. anche in dottrina si afferma che
il delitto di cui all' art. 515 codice penale si consuma nel momento
e nel luogo in cui si verifica la consegna della cosa all' acquirente
o al suo rappresentante; in ordine alla consegna si ritiene che
questa debba essere effettiva, altrimenti il fatto non e' punibile
neppure a titolo di tentativo per il quale si richiede una reale
contrattazione con il compimento di atti inequivocabilmente
predisposti alla consegna della cosa. per integrare il reato di cui
all' art. 515 codice penale non occorre uno speciale atteggiamento
del venditore, ne' manipolazioni, sotterfugi o raggiri. infine, un
caso in cui e' stata esclusa la configurabilita' della frode in
commercio e' quello nel quale, dopo una richiesta formulata in modo
chiaro, il venditore abbia chiesto in modo esplicito il consenso alla
sostituzione del prodotto richiesto.
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| art. 515 c.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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