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108996
IDG760900229
76.09.00229 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
manera giovanni
bancarotta fraudolenta e beni di provenienza delittuosa
nota a trib. sez. i pen. napoli 10 gennaio 1974
Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 4, pt. 2, pag. 211-216
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5373
l' a., difformemente dalla sentenza che annota, afferma che il patrimonio del fallito deve essere considerato nella sua consistenza obbiettiva e non con riguardo al modo del suo formarsi. al contrario una parte della dottrina sostiene che le cose che l' imprenditore acquista illecitamente non entrano a far parte del suo patrimonio e quindi gli atti di disposizione su di esse non integrano il reato di bancarotta, in quanto l' imprenditore non lede agli interessi dei creditori che non avevano alcuna aspettativa su tali beni per il carattere del loro acquisto. questi fatti di disposizione, distrazione o soppressione portano solo ad ulteriori conseguenze le precedenti attivita' criminose. ma codesta tesi, per l' a., non e' meritevole di accoglimento in quanto implica che i beni illecitamente acquistati dall' imprenditore siano sempre individuabili, mentre nella maggior parte dei casi si ha confusione, quando non addirittura uscita dal patrimonio dell' imprenditore. la critica si basa anche su una corretta valutazione che sta a base della incriminazione per bancarotta: il legislatore tende ad impedire la diminuzione delle garanzie patrimoniali offerte alla massa dei creditori, la distrazione da parte dell' imprenditore (poi dichiarato fallito) dei beni da lui illecitamente acquisiti comporta siffatta diminuzione. l' a. dissente anche dalla ulteriore affermazione della sentenza secondo la quale il delitto di omesso deposito di bilancio ha carattere istantaneo e non permanente: il termine di cui all' art. 16, n. 3, legge fallimentare e' un termine non essenziale e quindi l' obbligo della redazione e del deposito del bilancio puo' essere soddisfatto anche dopo il perire del termine.
art. 16 l. fall. art. 216 l. fall. art. 646 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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