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108999
IDG760900232
76.09.00232 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cicala mario
nozioni di comune esperienza e perizia nell' ambito del processo penale
nota a cass. sez. iii pen. 4 aprile 1974
Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 5, pt. 2, pag. 231-236
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d61402; d6142
l' a., partendo da una considerazione pessimistica in ordine alla effettiva repressione dei comportamenti inquinanti, carenza dovuta anche in buona parte alla mancanza di una omogenea normativa della materia, presente invece nella disciplina riguardante le sostanze alimentari, auspica una riforma del settore, specie per quanto riguarda gli inquinamenti idrici; la situazione viene anche peggiorata dalla presenza e dalla concorrenza con le norme statali delle norme regionali, che cercano di reprimere il fenomeno dell' inquinamento ambientale. il fenomeno in esame, soprattutto per le sue caratteristiche, deve essere accertato, ai fini della repressione penale, mediante indagini compiute da corpi e laboratori specializzati, in modo da evitare lunghe e complesse perizie giudiziarie. la giurisprudenza tenta di risolvere il problema affermando anzitutto che il giudice non e' vincolato alla tassativita' dei mezzi di prova e quindi puo' appoggiare il proprio convincimento su certificati amministrativi, cui si riconosce un grande valore, benche' non sussista alcun criterio normativo che regoli il prelievo dei campioni da analizzare e non sia previsto alcun meccanismo di revisione dei risultati conseguiti: con tutto cio' si e' solo raggiunta la prova della immissione di determinate sostanze e non della loro dannosita'. per ottenere questo risultato si ricorre alla c.d. "comune esperienza" affermando che e' dato di esperienza che determinate sostanze siano dannose per il pesce. ma l' a. avverte che non bisogna confondere la comune esperienza con la nozione pacifica tra i cultori di una certa materia, e il giudice che ricorre a questi ultimi, senza un previo accertamento peritale, viola i diritti della difesa.
art. 314 c.p.p. art. 328 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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