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| IDG760900232 | |
| 76.09.00232 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cicala mario
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| nozioni di comune esperienza e perizia nell' ambito del processo
penale
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| nota a cass. sez. iii pen. 4 aprile 1974
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| Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 5, pt. 2, pag. 231-236
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d61402; d6142
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| l' a., partendo da una considerazione pessimistica in ordine alla
effettiva repressione dei comportamenti inquinanti, carenza dovuta
anche in buona parte alla mancanza di una omogenea normativa della
materia, presente invece nella disciplina riguardante le sostanze
alimentari, auspica una riforma del settore, specie per quanto
riguarda gli inquinamenti idrici; la situazione viene anche
peggiorata dalla presenza e dalla concorrenza con le norme statali
delle norme regionali, che cercano di reprimere il fenomeno dell'
inquinamento ambientale. il fenomeno in esame, soprattutto per le sue
caratteristiche, deve essere accertato, ai fini della repressione
penale, mediante indagini compiute da corpi e laboratori
specializzati, in modo da evitare lunghe e complesse perizie
giudiziarie. la giurisprudenza tenta di risolvere il problema
affermando anzitutto che il giudice non e' vincolato alla
tassativita' dei mezzi di prova e quindi puo' appoggiare il proprio
convincimento su certificati amministrativi, cui si riconosce un
grande valore, benche' non sussista alcun criterio normativo che
regoli il prelievo dei campioni da analizzare e non sia previsto
alcun meccanismo di revisione dei risultati conseguiti: con tutto
cio' si e' solo raggiunta la prova della immissione di determinate
sostanze e non della loro dannosita'. per ottenere questo risultato
si ricorre alla c.d. "comune esperienza" affermando che e' dato di
esperienza che determinate sostanze siano dannose per il pesce. ma l'
a. avverte che non bisogna confondere la comune esperienza con la
nozione pacifica tra i cultori di una certa materia, e il giudice che
ricorre a questi ultimi, senza un previo accertamento peritale, viola
i diritti della difesa.
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| art. 314 c.p.p.
art. 328 c.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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