| l' a., prendendo spunto da una sentenza la quale afferma la mancanza
di nullita' nel caso di omissione dell' avviso della facolta' di non
rispondere, rileva come in tal senso sia la giurisprudenza
consolidata e come tutte le sentenze della cassazione definiscano
tale omissione come mera irregolarita'. su posizioni diverse e cioe'
per la configurabilita' di una ipotesi di nullita' relativa, alcune
sentenze della corte suprema. l' a. mette altresi' in luce come la
giurisprudenza di merito fosse attestata su una posizione che
ravvisava nella violazione dell' art. 78, comma 3, codice procedura
penale una nullita' assoluta ex art. 185, n. 3, codice procedura
penale, in quanto l' intervento dell' imputato deve essere inteso
come possibilita', per esso, di esercitare, nelle forme di legge, il
diritto di difesa nelle sue essenziali manifestazioni. in dottrina si
afferma da alcuni che, poiche' la statuizione di cui all' art. 78,
comma 3, codice procedura penale incide tipicamente sulla forma dell'
intervento dell' imputato al proprio interrogatorio, e' chiaro come
la sua inosservanza ricada nell' ambito di operativita' dell' art.
185, n. 3, codice procedura penale che menziona l' intervento dell'
imputato facendo esplicito riferimento alle forme che la legge
stabilisce. sia in dottrina sia in giurisprudenza non sono concordi
le affermazioni riguardanti la riferibilita' del disposto di cui all'
art. 78, comma 3, codice procedura penale all' interrogatorio
istruttorio od anche a quello dibattimentale.
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