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109002
IDG760900235
76.09.00235 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bargis marta
nota a cass. sez. v pen. 5 febbraio 1974
Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 5, pt. 2, pag. 247-249
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6131
l' a., prendendo spunto da una sentenza la quale afferma la mancanza di nullita' nel caso di omissione dell' avviso della facolta' di non rispondere, rileva come in tal senso sia la giurisprudenza consolidata e come tutte le sentenze della cassazione definiscano tale omissione come mera irregolarita'. su posizioni diverse e cioe' per la configurabilita' di una ipotesi di nullita' relativa, alcune sentenze della corte suprema. l' a. mette altresi' in luce come la giurisprudenza di merito fosse attestata su una posizione che ravvisava nella violazione dell' art. 78, comma 3, codice procedura penale una nullita' assoluta ex art. 185, n. 3, codice procedura penale, in quanto l' intervento dell' imputato deve essere inteso come possibilita', per esso, di esercitare, nelle forme di legge, il diritto di difesa nelle sue essenziali manifestazioni. in dottrina si afferma da alcuni che, poiche' la statuizione di cui all' art. 78, comma 3, codice procedura penale incide tipicamente sulla forma dell' intervento dell' imputato al proprio interrogatorio, e' chiaro come la sua inosservanza ricada nell' ambito di operativita' dell' art. 185, n. 3, codice procedura penale che menziona l' intervento dell' imputato facendo esplicito riferimento alle forme che la legge stabilisce. sia in dottrina sia in giurisprudenza non sono concordi le affermazioni riguardanti la riferibilita' del disposto di cui all' art. 78, comma 3, codice procedura penale all' interrogatorio istruttorio od anche a quello dibattimentale.
art. 78 c.p.p. art. 184 c.p.p. art. 185 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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