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109004
IDG760900237
76.09.00237 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
piacentini claudio
nota a trib. napoli 3 ottobre 1974
Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 5, pt. 2, pag. 275-278
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d501; d51114
l' a., prendendo spunto da una sentenza di merito, pone in rilievo come la giurisprudenza affermi in via di principio che la condotta spiegata dall' autore dell' illecito sulla cosa ottenuta mediante il compimento di quel dato reato non soggiace ad ulteriore punizione per un titolo diverso. ma la giurisprudenza richiede che la condotta svolta dall' autore sull' oggetto suddetto non si risolva in un attacco alla sfera giuridica altrui e che non oltrepassi quindi i confini posti a tutela dei beni giuridici dei terzi; e da queste premesse la sentenza che lo scrittore esamina afferma che il reato di omissione o rifiuto di atti d' ufficio si presenta come un non factum non punibile quando sia preceduto dalla commissione del reato di sottrazione di cose soggette a pignoramento. l' incriminazione per omissione o rifiuto di atti d' ufficio ha, dunque, carattere generico e sussidiario e trova luogo solo quando un determinato fatto di rifiuto non costituisca uno speciale reato: mentre l' art. 334 codice penale si concreta con la sottrazione della cosa pignorata, il reato di cui all' art. 328 codice penale ha per presupposto il rifiuto, l' omissione o il ritardo nel compimento dell' atto che al pubblico ufficiale e' imposto da una norma giuridica. secondo la prevalente giurisprudenza per la sussistenza del reato di cui all' art. 334 codice penale e' sufficiente la presenza del dolo generico, e per quanto riguarda l' elemento materiale dello stesso reato non occorre la appropriazione della cosa ma solo la amotio di essa.
art. 328 c.p. art. 334 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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