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| IDG760900238 | |
| 76.09.00238 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cacciavillani ivone
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| sull' elemento materiale del delitto di falsita' ideologica nel
rilascio di licenza edilizia
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| nota a pret. portogruaro 1 ottobre 1974
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| Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 5, pt. 2, pag. 280-287
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d51522; d12002
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| l' a., prendendo spunto da una sentenza del pretore di portogruaro,
condividendone il pensiero afferma che tutti i delitti propri del
pubblico ufficiale commettibili attraverso atti amministrativi in
tanto possono ritenersi sussistenti in quanto l' atto, mediante il
quale si integra la fattispecie criminosa, sia invalido sotto il
profilo giuspubblicistico. dopo questa premessa il discorso si
particolarizza sull' art. 480 codice penale, la cui formulazione e',
secondo l' a., assai infelice per l' accostamento alle certificazioni
delle autorizzazioni amministrative che con le prime hanno ben poco
in comune; ora, la licenza edilizia rientra senza alcun dubbio tra le
autorizzazioni e il rilascio di essa rientra nelle funzioni del
sindaco. secondo l' a. la falsita' contenuta nella licenza edilizia
e' penalmente rilevante nella misura in cui essa sia destinata a
provare la verita' dei fatti in essa menzionati; la licenza edilizia
e' pero' atto a contenuto dispositivo mancando cosi' qualunque
funzione accertativa di pareri o di statuizioni e quindi la norma
dell' art. 480 codice penale appare inapplicabile poiche' questa
presuppone che l' atto sia destinato a provare la verita' del fatto
menzionato. l' a. ritiene anche che l' eventuale falsa menzione dei
pareri dell' ufficio tecnico comunale e dell' ufficiale sanitario,
non costituisce falsita' prevista dall' art. 480 codice penale,
mentre si riconosce rilevanza penale alla omissione della menzione
del contrario parere della commissione comunale edilizia.
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| art. 480 c.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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