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109005
IDG760900238
76.09.00238 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cacciavillani ivone
sull' elemento materiale del delitto di falsita' ideologica nel rilascio di licenza edilizia
nota a pret. portogruaro 1 ottobre 1974
Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 5, pt. 2, pag. 280-287
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51522; d12002
l' a., prendendo spunto da una sentenza del pretore di portogruaro, condividendone il pensiero afferma che tutti i delitti propri del pubblico ufficiale commettibili attraverso atti amministrativi in tanto possono ritenersi sussistenti in quanto l' atto, mediante il quale si integra la fattispecie criminosa, sia invalido sotto il profilo giuspubblicistico. dopo questa premessa il discorso si particolarizza sull' art. 480 codice penale, la cui formulazione e', secondo l' a., assai infelice per l' accostamento alle certificazioni delle autorizzazioni amministrative che con le prime hanno ben poco in comune; ora, la licenza edilizia rientra senza alcun dubbio tra le autorizzazioni e il rilascio di essa rientra nelle funzioni del sindaco. secondo l' a. la falsita' contenuta nella licenza edilizia e' penalmente rilevante nella misura in cui essa sia destinata a provare la verita' dei fatti in essa menzionati; la licenza edilizia e' pero' atto a contenuto dispositivo mancando cosi' qualunque funzione accertativa di pareri o di statuizioni e quindi la norma dell' art. 480 codice penale appare inapplicabile poiche' questa presuppone che l' atto sia destinato a provare la verita' del fatto menzionato. l' a. ritiene anche che l' eventuale falsa menzione dei pareri dell' ufficio tecnico comunale e dell' ufficiale sanitario, non costituisce falsita' prevista dall' art. 480 codice penale, mentre si riconosce rilevanza penale alla omissione della menzione del contrario parere della commissione comunale edilizia.
art. 480 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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