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| IDG760900239 | |
| 76.09.00239 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| piacentini claudio
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| nota a cass. sez. un. pen. 30 novembre 1974
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| Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 6, pt. 2, pag. 289-290
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6300; d6312
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| l' a., aderendo ad una sentenza delle sezioni unite penali le quali
affermano che avverso un provvedimento del giudice che non sia
espressamente dichiarato inoppugnabile e contro cui non possa
esperirsi che un determinato mezzo di gravame, deve ritenersi
validamente proposta l' impugnazione anche quando l' impugnante, per
mero errore materiale, abbia indicato nella dichiarazione un mezzo
non consentito, sempre che non possa sorgere alcun dubbio sulla
effettiva volonta' dell' impugnante, ricorda come tutta la
giurisprudenza precedente fosse arroccata sulla posizione contraria
assai formalistica. in ossequio all' indirizzo prevalente la
giurisprudenza aveva ritenuto che nel caso di divergenza fra
dichiarazione di impugnazione e intestazione dei motivi, l'
identificazione del gravame proposto dovesse farsi con esclusivo
riferimento alla dichiarazione di impugnazione a nulla rilevando che
i motivi fossero proposti a sostegno di un diverso giudizio. l' a.
ricorda parte della dottrina, secondo la quale l' art. 190 codice
procedura penale si limita a fissare il principio della tipicita' dei
mezzi di impugnazione senza minimamente collegare conseguenza alcuna
ad una modalita' insignificante. infine, non essendo riconosciuta
alla volonta' individuale alcuna discrezionalita', l' errore del
mezzo indicato non ha giuridica afferenza quando dall' esame dei
motivi si deduca che l' impugnante intendeva servirsi del mezzo
consentito dalla legge.
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| art. 190 c.p.p.
art. 197 c.p.p.
art. 207 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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