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109006
IDG760900239
76.09.00239 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
piacentini claudio
nota a cass. sez. un. pen. 30 novembre 1974
Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 6, pt. 2, pag. 289-290
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6300; d6312
l' a., aderendo ad una sentenza delle sezioni unite penali le quali affermano che avverso un provvedimento del giudice che non sia espressamente dichiarato inoppugnabile e contro cui non possa esperirsi che un determinato mezzo di gravame, deve ritenersi validamente proposta l' impugnazione anche quando l' impugnante, per mero errore materiale, abbia indicato nella dichiarazione un mezzo non consentito, sempre che non possa sorgere alcun dubbio sulla effettiva volonta' dell' impugnante, ricorda come tutta la giurisprudenza precedente fosse arroccata sulla posizione contraria assai formalistica. in ossequio all' indirizzo prevalente la giurisprudenza aveva ritenuto che nel caso di divergenza fra dichiarazione di impugnazione e intestazione dei motivi, l' identificazione del gravame proposto dovesse farsi con esclusivo riferimento alla dichiarazione di impugnazione a nulla rilevando che i motivi fossero proposti a sostegno di un diverso giudizio. l' a. ricorda parte della dottrina, secondo la quale l' art. 190 codice procedura penale si limita a fissare il principio della tipicita' dei mezzi di impugnazione senza minimamente collegare conseguenza alcuna ad una modalita' insignificante. infine, non essendo riconosciuta alla volonta' individuale alcuna discrezionalita', l' errore del mezzo indicato non ha giuridica afferenza quando dall' esame dei motivi si deduca che l' impugnante intendeva servirsi del mezzo consentito dalla legge.
art. 190 c.p.p. art. 197 c.p.p. art. 207 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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