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| IDG760900240 | |
| 76.09.00240 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bargis marta
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| dibattimento e difensore di fiducia impedito
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| nota a cass. sez. i pen. 16 maggio 1973
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| Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 6, pt. 2, pag. 313-316
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d60350; d60351
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| l' a., prendendo spunto da una sentenza che afferma non esservi
nullita' nel caso in cui il processo proceda con la presenza di un
solo difensore di fiducia quando l' imputato ne avesse nominati 2 e
di questi uno fosse impedito, esamina dapprima questa ipotesi e
concorda con l' insegnamento giurisprudenziale; nega cioe' che la
prosecuzione del dibattimento sia inficiata da nullita' assoluta
qualora ricorrano le dette condizioni ed argomenta dal fatto che in
caso di impedimento del difensore di fiducia, il giudice deve
nominare un difensore d' ufficio e non 2. l' a. tende pero' a
ravvisare una nullita' assoluta, conformemente ad una parte della
dottrina, nel caso in cui essendo impedito il difensore di fiducia,
il giudice anziche' sospendere il dibattimento, nomini all' imputato
un difensore d' ufficio partendo dal presupposto formalistico e
lontano della realta' che la difesa esercitata dal difensore d'
ufficio non differisca, sul piano processuale, da quella attuata dal
difensore d' ufficio. alcune sentenze rimettono la concessione del
rinvio alla completa discrezionalita' del giudice, in presenza di
impedimento legittimo del difensore, e cio' si risolve, secondo l'
a., in una sostanziale violazione del principio di eguaglianza
esponendo gli imputati ad una sostanziale diversita' di trattamento.
tuttavia la corte costituzionale si e' basata su tale prassi
interpretativa per dichiarare non fondata la questione di
legittimita' costituzionale dell' art. 498 codice procedura penale
nella parte in cui non prevede l' obbligo di rinviare il dibattimento
in caso di legittimo impedimento del difensore di fiducia.
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| art. 24, comma 2, cost.
art. 125 c.p.p.
art. 185 c.p.p.
art. 498 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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