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109007
IDG760900240
76.09.00240 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bargis marta
dibattimento e difensore di fiducia impedito
nota a cass. sez. i pen. 16 maggio 1973
Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 6, pt. 2, pag. 313-316
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60350; d60351
l' a., prendendo spunto da una sentenza che afferma non esservi nullita' nel caso in cui il processo proceda con la presenza di un solo difensore di fiducia quando l' imputato ne avesse nominati 2 e di questi uno fosse impedito, esamina dapprima questa ipotesi e concorda con l' insegnamento giurisprudenziale; nega cioe' che la prosecuzione del dibattimento sia inficiata da nullita' assoluta qualora ricorrano le dette condizioni ed argomenta dal fatto che in caso di impedimento del difensore di fiducia, il giudice deve nominare un difensore d' ufficio e non 2. l' a. tende pero' a ravvisare una nullita' assoluta, conformemente ad una parte della dottrina, nel caso in cui essendo impedito il difensore di fiducia, il giudice anziche' sospendere il dibattimento, nomini all' imputato un difensore d' ufficio partendo dal presupposto formalistico e lontano della realta' che la difesa esercitata dal difensore d' ufficio non differisca, sul piano processuale, da quella attuata dal difensore d' ufficio. alcune sentenze rimettono la concessione del rinvio alla completa discrezionalita' del giudice, in presenza di impedimento legittimo del difensore, e cio' si risolve, secondo l' a., in una sostanziale violazione del principio di eguaglianza esponendo gli imputati ad una sostanziale diversita' di trattamento. tuttavia la corte costituzionale si e' basata su tale prassi interpretativa per dichiarare non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 498 codice procedura penale nella parte in cui non prevede l' obbligo di rinviare il dibattimento in caso di legittimo impedimento del difensore di fiducia.
art. 24, comma 2, cost. art. 125 c.p.p. art. 185 c.p.p. art. 498 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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