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| IDG760900241 | |
| 76.09.00241 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| de matteo raffaele
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| la competenza del collegio nella declaratoria di contumacia
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| nota a cass. sez. i pen. 31 gennaio 1973
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| Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 6, pt. 2, pag. 317-320
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d624
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| l' a., esaminando un caso sottoposto al controllo di legittimita',
riconferma il pensiero piu' volte espresso dalla cassazione e cioe'
la mancanza di competenza del presidente del collegio a valutare
alcune delle condizioni che debbono ricorrere perche' possa farsi
luogo al procedimento contumaciale, la competenza a esaminare la
regolarita' della citazione, la mancata presentazione dell' imputato
all' udienza e la mancata giustificazione in un suo legittimo
impedimento appartiene al collegio e non al suo presidente, sicche'
qualora sia quest' ultimo a conoscere di questi presupposti (o di
alcuni di essi) si avra' nullita' assoluta. a questo riguardo e'
rammentata la opinione di chi affferma che la pronuncia del
presidente in materia darebbe origine ad una inammissibilita' del
successivo giudizio svolto nelle forme contumaciali, posizione che di
fronte al testo dell' art. 185 codice procedura penale, cosi' come
redatto dopo la riforma del 1955, ha perduto gran parte della sua
importanza. l' a. ricorda come alcune sentenze della cassazione hanno
ammesso una forma di sanatoria partendo dal presupposto che la
mancata impugnazione specifica dell' ordinanza contumaciale ai sensi
dell' art. 200 codice procedura penale renderebbe definitiva l'
ordinanza medesima. ma se tale osservazione e' valida per le
ordinanze destinate a concludere il processo, non e' assolutamente
afferente per le ordinanze di carattere interlocutorio come e'
appunto l' ordinanza di contumacia dalla cui mancata impugnazione non
deriva certo la formazione del giudicato.
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| art. 195 c.p.p.
art. 497 c.p.p.
art. 498 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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