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109008
IDG760900241
76.09.00241 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de matteo raffaele
la competenza del collegio nella declaratoria di contumacia
nota a cass. sez. i pen. 31 gennaio 1973
Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 6, pt. 2, pag. 317-320
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d624
l' a., esaminando un caso sottoposto al controllo di legittimita', riconferma il pensiero piu' volte espresso dalla cassazione e cioe' la mancanza di competenza del presidente del collegio a valutare alcune delle condizioni che debbono ricorrere perche' possa farsi luogo al procedimento contumaciale, la competenza a esaminare la regolarita' della citazione, la mancata presentazione dell' imputato all' udienza e la mancata giustificazione in un suo legittimo impedimento appartiene al collegio e non al suo presidente, sicche' qualora sia quest' ultimo a conoscere di questi presupposti (o di alcuni di essi) si avra' nullita' assoluta. a questo riguardo e' rammentata la opinione di chi affferma che la pronuncia del presidente in materia darebbe origine ad una inammissibilita' del successivo giudizio svolto nelle forme contumaciali, posizione che di fronte al testo dell' art. 185 codice procedura penale, cosi' come redatto dopo la riforma del 1955, ha perduto gran parte della sua importanza. l' a. ricorda come alcune sentenze della cassazione hanno ammesso una forma di sanatoria partendo dal presupposto che la mancata impugnazione specifica dell' ordinanza contumaciale ai sensi dell' art. 200 codice procedura penale renderebbe definitiva l' ordinanza medesima. ma se tale osservazione e' valida per le ordinanze destinate a concludere il processo, non e' assolutamente afferente per le ordinanze di carattere interlocutorio come e' appunto l' ordinanza di contumacia dalla cui mancata impugnazione non deriva certo la formazione del giudicato.
art. 195 c.p.p. art. 497 c.p.p. art. 498 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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