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| IDG760900242 | |
| 76.09.00242 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cicala mario
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| le immissioni di origine industriale di fronte alla legislazione
civile, penale ed amministrativa
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| nota a trib. ravenna 23 ottobre 1974
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| Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 6, pt. 2, pag. 339-342
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d539
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| l' a., traendo motivo da una sentenza del tribunale di ravenna, pone
il problema dei rapporti che intercorrono tra l' art. 674 codice
penale, l' art. 844 codice civile e la legge 13 luglio 1966, n. 625
(legge antismog). in ordine ai rapporti tra la norma penalistica e la
legge citata l' a., aderendo alla motivazione della sentenza che
annota, afferma che la legge antismog non ha abrogato le disposizioni
di cui alla norma penale ed il regolamento di attuazione della
suddetta legge ha integrato l' art. 674 codice penale. in ordine ai
rapporti tra l' art. 844 codice civile e le norme contenute nella
legge, l' a. ritiene che nel valutare le immissioni di fumi e vapori
cagionate da stabilimenti industriali, alla luce dell' art. 844, si
dovra' anzitutto valutare la normale tollerabilita' con riguardo alla
condizione dei luoghi. ma ben puo' darsi che una immissione che
superi i limiti stabiliti dalla legge antismog, non oltrepassi invece
la normale tollerabilita' di cui all' art. 844 codice civile, come
ben puo' darsi anche il reciproco. secondo l' a. un utile criterio di
avvicinamento delle 2 norme puo' essere dato dal regolamento di
attuazione della legge, il quale individua dei limiti che l'
autorita' statale ha valutato raggiungibili in base al progresso
della tecnica: il giudice dovrebbe, afferma l' a., in forza di questi
criteri, ordinare sempre la eliminazione di quelle immissioni che
eccedano tali limiti, portando ad una applicazione piu' rigida dell'
art. 844 codice civile e ad una limitazione dei poteri equitativi che
lo stesso articolo conferisce al giudice.
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| art. 844 c.c.
art. 674 c.p.
l. 13 luglio 1966, n. 615
d.p.r. 15 aprile 1971, n. 322
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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