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109009
IDG760900242
76.09.00242 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cicala mario
le immissioni di origine industriale di fronte alla legislazione civile, penale ed amministrativa
nota a trib. ravenna 23 ottobre 1974
Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 6, pt. 2, pag. 339-342
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d539
l' a., traendo motivo da una sentenza del tribunale di ravenna, pone il problema dei rapporti che intercorrono tra l' art. 674 codice penale, l' art. 844 codice civile e la legge 13 luglio 1966, n. 625 (legge antismog). in ordine ai rapporti tra la norma penalistica e la legge citata l' a., aderendo alla motivazione della sentenza che annota, afferma che la legge antismog non ha abrogato le disposizioni di cui alla norma penale ed il regolamento di attuazione della suddetta legge ha integrato l' art. 674 codice penale. in ordine ai rapporti tra l' art. 844 codice civile e le norme contenute nella legge, l' a. ritiene che nel valutare le immissioni di fumi e vapori cagionate da stabilimenti industriali, alla luce dell' art. 844, si dovra' anzitutto valutare la normale tollerabilita' con riguardo alla condizione dei luoghi. ma ben puo' darsi che una immissione che superi i limiti stabiliti dalla legge antismog, non oltrepassi invece la normale tollerabilita' di cui all' art. 844 codice civile, come ben puo' darsi anche il reciproco. secondo l' a. un utile criterio di avvicinamento delle 2 norme puo' essere dato dal regolamento di attuazione della legge, il quale individua dei limiti che l' autorita' statale ha valutato raggiungibili in base al progresso della tecnica: il giudice dovrebbe, afferma l' a., in forza di questi criteri, ordinare sempre la eliminazione di quelle immissioni che eccedano tali limiti, portando ad una applicazione piu' rigida dell' art. 844 codice civile e ad una limitazione dei poteri equitativi che lo stesso articolo conferisce al giudice.
art. 844 c.c. art. 674 c.p. l. 13 luglio 1966, n. 615 d.p.r. 15 aprile 1971, n. 322
Ist. dir. penale - Univ. TO



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