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| IDG760900243 | |
| 76.09.00243 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bargis marta
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| minorenni non piu' coimputati con maggiorenni, e giudice competente
in grado d' appello
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| nota a cass. sez. i pen. 25 giugno 1974 e a cass. sez. i pen. 26
ottobre 1973 e a cass. sez. i pen. 2 ottobre 1973 e a ass. app.
catanzaro 24 gennaio 1973
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| Giur. it., s. 7, an. 127 (1975), fasc. 7, pt. 2, pag. 353-358
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d67; d672
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| l' a. si chiede quale sia la sorte dei processi, per i quali era
intervenuta sentenza di primo grado pronunciata dal giudice ordinario
a carico di minori e maggiori degli anni 18 non coimputati nello
stesso reato, dopo la pronuncia della corte costituzionale che ha
dichiarato illegittimo, per contrasto con l' art. 24 costituzione, l'
art. 9, comma 2, regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404 nella
parte in cui non limitava la deroga alla competenza del tribunale per
i minorenni alla sola ipotesi in cui maggiori e minori fossero
coimputati nello stesso reato. l' a. prospetta 3 strade: rimessione
degli atti al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni
riconoscendo in tal modo efficacia retroattiva alle pronunzie
costituzionali, indirizzo mai condiviso dalla giurisprudenza della
cassazione penale la quale nega efficacia ex tunc alle declaratorie
di illegittimita' costituzionale in materia processuale penale. un'
altra strada sarebbe quella di passare immediatamente alla fase di
secondo grado di fronte al giudice di appello per i minorenni,
possibilita' che e' stata accolta anche dalla cassazione. la terza
alternativa e' quella di instaurare una fase di secondo grado innanzi
al giudice competente in secondo grado avverso la sentenza emessa dal
giudice ordinario in primo grado, sicche' le decisioni costituzionali
di accoglimento opererebbero nei soli riguardi di quelli, fra i
processi in corso, in cui alla data della pubblicazione delle
pronunzie stesse, non sia stata ancora emessa sentenza di primo grado
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| art. 136 cost.
art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87
art. 9, comma 2, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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