| l' a., dopo aver ricordato la personalita' vigorosa e combattiva del
grande maestro scomparso, si sofferma sul significato e sulla portata
della sua opera nel campo scientifico italiano. in particolare
esamina lo sforzo compiuto dal grispigni per dimostrare come il
codice penale del 1931 sia di netta impronta positivistica, sforzo
che si articola lungo 2 direttrici, di cui la prima riguarda la
soluzione di eventuali contraddizioni tra il criterio della
prevenzione generale e quello della prevenzione speciale a favore di
quest' ultima, la seconda, in base alla quale pericolosita' sociale e
capacita' a delinquere, essendo desumibili dalle stesse circostanze,
sono la medesima cosa e quindi si puo' affermare il principio "nulla
poena sine periculositate". l' a., inoltre, rileva che il grispigni
e' stato in italia il primo positivista che abbia inteso il diritto
penale come scienza giuridica e il reato come "istituto giuridico" e
pone in luce la grandezza di tale giurista che sta nei particolari
piu' che nella visione generale delle cose, nell' analisi piu' che
nella sintesi.
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