| l' a., dopo aver delimitato il tema della propria relazione all'
inchiesta preliminare e all' istruzione e dopo essersi soffermato
sulla configurazione di tale fase processuale nel codice penale del
1930, sui suoi contrasti con la costituzione del 1948 e sulle
conseguenti modifiche alle norme processuali penali, passa all' esame
della legge-delega per la riforma del codice di procedura penale.
essa persegue 3 finalita': adeguamento ai principi costituzionali, in
particolare per quanto concerne i diritti di liberta' e difesa dell'
imputato, accelerazione e concentrazione del processo. l' a. espone,
quindi, le numerose novita' previste dalla legge-delega e le vaglia
criticamente: ritiene che la legge consente di realizzare i principi
del contraddittorio e delle garanzie di difesa, ponendo pero'
particolare attenzione al tema delle nullita', in cui la finalita' di
abbreviare i tempi del processo potrebbe andare a discapito del
diritto di difesa; nutre perplessita' sulla inchiesta preliminare del
pubblico ministero, per la sua natura ibrida e per il conseguente
problema dell' inizio del procedimento penale; e' favorevole all'
unificazione del rito istruttorio, ma rileva che, attraverso il
canale degli "atti non rinviabili", si ricade nell' inconveniente del
doppio procedimento per l' assunzione delle prove (in istruzione e in
giudizio); lamenta una scarsa correlazione tra i presupposti del
proscioglimento e quelli del rinvio a giudizio, soprattutto dopo l'
abolizione della formula dubitativa; osserva che mancano sufficienti
garanzie per la fase degli accertamenti di polizia giudiziaria e per
quella di inchiesta del pubblico ministero; evidenzia come la materia
della udienza istruttoria preliminare sia tracciata assai
sommariamente, mentre in un sistema accusatorio dovrebbe essere
meglio specificata; pone in luce gli sfasamenti, ad esempio in tema
di custodia preventiva, sussistenti tra i principi della legge delega
e quelli che hanno ispirato talune recenti disposizioni legislative.
in complesso l' a. esprime un giudizio moderatamente positivo,
auspicando che taluni difetti, di cui e' possibile la correzione,
vengano eliminati in sede di elaborazione del nuovo codice di
procedura penale.
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