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109020
IDG760900260
76.09.00260 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
nuvolone pietro
realizzazioni e insufficienze della legge-delega
relaz. presentata al xiii congresso nazionale giuridico forense, catania, 11-16 settembre 1975
Indice pen., an. 9 (1975), fasc. 3, pag. 343-364
d682
l' a., dopo aver delimitato il tema della propria relazione all' inchiesta preliminare e all' istruzione e dopo essersi soffermato sulla configurazione di tale fase processuale nel codice penale del 1930, sui suoi contrasti con la costituzione del 1948 e sulle conseguenti modifiche alle norme processuali penali, passa all' esame della legge-delega per la riforma del codice di procedura penale. essa persegue 3 finalita': adeguamento ai principi costituzionali, in particolare per quanto concerne i diritti di liberta' e difesa dell' imputato, accelerazione e concentrazione del processo. l' a. espone, quindi, le numerose novita' previste dalla legge-delega e le vaglia criticamente: ritiene che la legge consente di realizzare i principi del contraddittorio e delle garanzie di difesa, ponendo pero' particolare attenzione al tema delle nullita', in cui la finalita' di abbreviare i tempi del processo potrebbe andare a discapito del diritto di difesa; nutre perplessita' sulla inchiesta preliminare del pubblico ministero, per la sua natura ibrida e per il conseguente problema dell' inizio del procedimento penale; e' favorevole all' unificazione del rito istruttorio, ma rileva che, attraverso il canale degli "atti non rinviabili", si ricade nell' inconveniente del doppio procedimento per l' assunzione delle prove (in istruzione e in giudizio); lamenta una scarsa correlazione tra i presupposti del proscioglimento e quelli del rinvio a giudizio, soprattutto dopo l' abolizione della formula dubitativa; osserva che mancano sufficienti garanzie per la fase degli accertamenti di polizia giudiziaria e per quella di inchiesta del pubblico ministero; evidenzia come la materia della udienza istruttoria preliminare sia tracciata assai sommariamente, mentre in un sistema accusatorio dovrebbe essere meglio specificata; pone in luce gli sfasamenti, ad esempio in tema di custodia preventiva, sussistenti tra i principi della legge delega e quelli che hanno ispirato talune recenti disposizioni legislative. in complesso l' a. esprime un giudizio moderatamente positivo, auspicando che taluni difetti, di cui e' possibile la correzione, vengano eliminati in sede di elaborazione del nuovo codice di procedura penale.
legge-delega 3 aprile 1974 per l' emanazione del nuovo codice di procedura penale.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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