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109033
IDG760900275
76.09.00275 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
musio giorgio
il segreto politico-militare nella prospettiva di un nuovo codice di procedura penale
Indice pen., an. 9 (1975), fasc. 3, pag. 477-494
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d682; d61463
l' a., dopo essersi soffermato sui precedenti storico-legislativi del segreto di stato, conduce un esame critico sugli artt. 342 e 352 codice procedura penale, che rivelano chiaramente la volonta' di anteporre all' esigenza di giustizia la tutela dello stato, in quella visione accentratrice e totalitaria propria del regime fascista. l' attuale normativa, infatti, da un lato legittima l' idea di uno stato che sacrifica indiscriminatamente gli interessi del cittadino, primo fra tutti il diritto di difesa, dall' altro determina uno squilibrio fra potere esecutivo e potere giudiziario a tutto vantaggio del primo. inoltre tale disciplina si pone in contrasto con numerose norme costituzionali (artt. 3, 24, 101, 104, 111, 112 della costituzione) e con altre norme dell' ordinamento processuale (ad esempio art. 351 codice procedura penale). il punto 63 dell' art. 2 della legge-delega al governo per l' emanazione del codice di procedura penale (legge 3 aprile 1974, n. 108) non risolve, secondo l' a., il problema, in quanto rimane immutato il potere discrezionale dell' esecutivo nella valutazione dell' effettiva segretezza del fatto, opposta al magistrato. tra le proposte avanzate per risolvere il problema, l' a. ritiene che la piu' accettabile, seppure con qualche riserva, sia quella che prevede l' obbligo di procedere a porte chiuse all' escussione del teste chiamato a deporre, assoggettando il giudice, le parti e gli ausiliari ad un rigoroso segreto su quanto si e' svolto in aula.
art. 342 c.p.p. art. 352 c.p.p. art. 2, punto 63, l. 3 aprile 1974, n. 108
Ist. dir. penale - Univ. TO



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