| l' a. chiarisce, innanzitutto, come il legislatore, nella
legge-delega per l' emanazione del nuovo codice di procedura penale,
abbia voluto superare il sistema processuale c.d. misto, che
contrappone 2 fasi, quella istruttoria (a carattere inquisitorio) e
quella dibattimentale (a carattere accusatorio), invertendo il
rapporto attuale fra tali fasi, coll' attribuire netta preminenza a
quella dibattimentale, anticipandone lo svolgimento e valorizzandone
i caratteri tipicamente accusatori. in particolare, l' a. esamina,
seguendo i lavori preparatori della legge-delega, la portata, in
dibattimento, delle attivita' compiute nelle fasi precedenti
rispettivamente dal giudice istruttore, dal pubblico ministero e
dalla polizia giudiziaria. per tutti gli atti istruttori e'
assicurata la garanzia difensiva, che si realizza come
"partecipazione" per le prove personali e come "intervento" per le
altre prove; tali atti non vengono allegati al fascicolo per il
giudizio, ma indicati dal giudice istruttore nell' ordinanza di
rinvio a giudizio; il giudice del dibattimento, d' ufficio o su
istanza di parte, puo' disporre la lettura e l' esibizione di atti
diversi dalle dichiarazioni. per quanto attiene al pubblico
ministero, si possono acquisire al dibattimento gli "accertamenti
obiettivi" (perquisizioni, sequestri, ricognizioni, ispezioni), a cui
assiste il difensore. per quanto concerne, poi, la polizia
giudiziaria non e' consentita l' acquisizione diretta, come prova,
dei verbali contenenti "accertamenti obiettivi", bensi' quella
indiretta, attraverso la deposizione testimoniale dell' agente che ha
compiuto gli accertamenti. l' a. conclude ritenendo inammissibile,
sulle dichiarazioni rese alla polizia dal sospettato e dalle persone
informate dei fatti, la testimonianza de audito da parte degli
ufficiali di polizia giudiziaria.
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