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109034
IDG760900276
76.09.00276 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ghiara aldo
l' incidenza dibattimentale delle attivita' compiute nelle precedenti fasi processuali secondo i lavori preparatori della legge-delega
Riv. it. dir. proc. pen., s. 7, an. 18 (1975), fasc. 2, pag. 375-395
d62152; d62153; d682
l' a. chiarisce, innanzitutto, come il legislatore, nella legge-delega per l' emanazione del nuovo codice di procedura penale, abbia voluto superare il sistema processuale c.d. misto, che contrappone 2 fasi, quella istruttoria (a carattere inquisitorio) e quella dibattimentale (a carattere accusatorio), invertendo il rapporto attuale fra tali fasi, coll' attribuire netta preminenza a quella dibattimentale, anticipandone lo svolgimento e valorizzandone i caratteri tipicamente accusatori. in particolare, l' a. esamina, seguendo i lavori preparatori della legge-delega, la portata, in dibattimento, delle attivita' compiute nelle fasi precedenti rispettivamente dal giudice istruttore, dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria. per tutti gli atti istruttori e' assicurata la garanzia difensiva, che si realizza come "partecipazione" per le prove personali e come "intervento" per le altre prove; tali atti non vengono allegati al fascicolo per il giudizio, ma indicati dal giudice istruttore nell' ordinanza di rinvio a giudizio; il giudice del dibattimento, d' ufficio o su istanza di parte, puo' disporre la lettura e l' esibizione di atti diversi dalle dichiarazioni. per quanto attiene al pubblico ministero, si possono acquisire al dibattimento gli "accertamenti obiettivi" (perquisizioni, sequestri, ricognizioni, ispezioni), a cui assiste il difensore. per quanto concerne, poi, la polizia giudiziaria non e' consentita l' acquisizione diretta, come prova, dei verbali contenenti "accertamenti obiettivi", bensi' quella indiretta, attraverso la deposizione testimoniale dell' agente che ha compiuto gli accertamenti. l' a. conclude ritenendo inammissibile, sulle dichiarazioni rese alla polizia dal sospettato e dalle persone informate dei fatti, la testimonianza de audito da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.
l. 3 aprile 1974, n. 108
Ist. dir. penale - Univ. TO



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