| l' a. affronta il problema relativo all' applicabilita' delle regole
generali sulle impugnazioni penali ai "ricorsi" previsti dalla legge
27 dicembre 1956, n. 1423: dopo aver esposto come la giurisprudenza,
per parecchio tempo, si sia basata, per negare la suddetta
applicabilita', sull' esplicito rinvio operato dall' art. 4, ultimo
comma, della legge del 1956 alla normativa delle impugnazioni
esperibili in sede applicativa delle misure di sicurezza, l' a.
chiarisce come si sia giunti ad una posizione piu' aperta, secondo
cui le norme generali sulle impugnazioni penali sarebbero applicabili
in quanto non inconciliabili con la struttura dei processi di
sicurezza e di prevenzione. l' a. passa poi ad analizzare le
questioni piu' significative che si prospettano in materia.
particolare importanza riveste il problema della individuazione dei
soggetti legittimati a proporre ricorso: l' a. illustra come, da un
primo orientamento che negava l' autonomo diritto di impugnazione del
difensore ai sensi dell' art. 192, ultimo comma, codice procedura
penale, si sia pervenuti a riconoscere l' operativita' di tale norma,
per assicurare un' integrale attuazione del diritto di difesa, sulla
scia delle sentenze costituzionali n. 53 del 1968 (sul processo di
sicurezza) e n. 76 del 1970 (sul processo di prevenzione) ed anzi
superandone l' ambito, che riguardava solo la difesa in primo grado.
altro problema e' quello relativo all' enunciazione dei motivi a
sostegno del ricorso: attraverso un panorama della giurisprudenza, l'
a. espone come la cassazione abbia stabilito l' obbligatorieta' dei
motivi, ed avanza alcune riserve in ordine al procedimento d'
appello, in quanto la delimitazione dell' ambito di cognizione ai
motivi proposti, mal si concilia con l' ampia liberta' di iniziativa,
nel riesame complessivo della pericolosita' del prevenuto, che
caratterizza l' appello nel processo di prevenzione; analoghe
osservazioni vengono avanzate dall' a. in ordine all' estensione del
divieto della reformatio in peius, operata da alcune recenti
pronunzie, al settore delle sanzioni ante delictum. nelle
considerazioni conclusive, l' a., dopo aver sottolineato le
contraddizioni insite nella ricostruzione del processo di prevenzione
iniziata dalla giurisprudenza, la quale non ha spesso tenuto conto
delle diverse caratteristiche strutturali del processo di prevenzione
rispetto al processo penale ordinario, e' indotto a ritenere che l'
attivita' giurisprudenziale nasconda il tentativo di coprire i vizi
di fondo del processo di prevenzione, attribuendo un' apparenza di
costituzionalita' ad un sistema preventivo che viola i principi di
tassativita' e di legalita'. il vero obiettivo da realizzare rimane
sempre quello di "attuare una ristrutturazione del sistema della
difesa sociale" in ossequio al dettato della costituzione.
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