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109036
IDG760900278
76.09.00278 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ichino giovanna
precostituzione e naturalita' del giudice nello spostamento di competenza per materia previsto dalla legge 14 ottobre 1974 n. 497 (nuove norme contro la criminalita')
nota a ord. ass. venezia 20 novembre 1974 e a ord. trib. milano sez. vi pen. 16 marzo 1975
Riv. it. dir. proc. pen., an. 18 (1975), fasc. 2, pag. 574-585
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d02301; d0402; d60210
l' a., in adesione alle ordinanze annotate, ritiene che l' art. 1 legge 14 ottobre 1974, n. 497 (che ha operato uno spostamento di competenza dalla corte d' assise al tribunale per determinate categorie di reati) contrasti con l' art. 25, comma 1, costituzione, sia sotto il profilo della precostituzione, sia sotto il profilo della naturalita' del giudice. l' applicazione immediata della nuova legge anche ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore (come risulta dalle norme transitorie) contrasta con il principio di precostituzione, che va considerato in corrispondenza a quello sostanziale di legalita': ciascuno ha diritto di essere giudicato dal giudice competente al momento della commissione del fatto penalmente rilevante. la nuova legge contrasta, poi, con il principio di naturalita', in base a cui ciascuno ha diritto che le garanzie offerte dal rito e dalla composizione del collegio in assise, esistenti al momento del commesso reato, non vengano a mancare in seguito ad un intervento legislativo, di tipo repressivo, quale quello in questione.
art. 25, comma 1, cost. art. 1 l. 14 ottobre 1974, n. 497 d.lg. 10 gennaio 1975, n. 2 c. cost. 1967, n. 56
Ist. dir. penale - Univ. TO



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