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109038
IDG760900280
76.09.00280 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
giarda angelo
ricorso per cassazione della parte civile, annullamneto del "capo penale" e competenza del giudice di "rinvio"
nota a cass. sez. un. pen. 30 novembre 1974
Riv. it. dir. proc. pen., s. 7, an. 18 (1975), fasc. 2, pag. 618-632
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6032; d635; d6354
l' a. annota criticamente la decisione che, affrontando il problema della competenza a conoscere dell' azione ex delicto una volta che il ricorso per cassazione della parte civile avverso una sentenza di assoluzione sia risultato vincente, l' ha risolto applicando analogicamente l' art. 541 codice procedura oenale, disponendo cioe' il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d' appello. dopo aver ricordato come la cassazione, per negare ogni ulteriore intervento del giudice penale dopo il ricorso vincente della parte civile, ha affermato che la parte civile deve essere paga di aver esercitato il suo diritto di difesa nel primo grado del giudizio, l' a. osserva come, invece, la parte civile non abbia la possibilita' riconosciuta di esercitare nel giudizio (di primo o di secondo grado) il suo diritto di difesa in modo pieno o comunque su un piano di parita' con l' imputato, enunciando varie limitazioni che si presentano come caratteristiche dell' accessorieta' dell' azione civile. partendo dall' identita' di situazione tra il caso in cui il processo penale si chiuda con sentenza che di per se' non sia fonte di preclusione (art. 25 codice procedura penale) o di vincoli da giudicato o da prova legale (art. 28 codice procedura penale) e quello in cui tali vincoli siano caduti per l' annullamento, da parte della cassazione, del capo penale che li conteneva, l' a. ritiene che la soluzione debba essere la stessa in ambedue i casi. anche nel secondo caso, cioe', non si dovrebbe far luogo al rinvio ex art. 541 codice procedura penale, ma l' attore dovrebbe poter instaurare il processo civile sin dall' inizio, come se il processo penale non si fosse mai celebrato: il che offre il vantaggio pratico di non far perdere al danneggiato dal reato un grado di giurisdizione. nelle considerazioni conclusive, l' a. nota come il macchinoso complesso di rapporti tra giudizio civile e penale sia in gran parte dovuto al fatto che la corte costituzionale ha ammesso la parte civile ad esperire il ricorso per cassazione ma non l' appello avverso la sentenza dibattimentale di assoluzione dell' imputato, tenendosi quindi in linea con la posizione di accessorieta' della parte civile. denunciata tale contraddizione, l' a. auspica che alla parte civile venga riconosciuto il potere d' appello e indica i punti che, in tale eventualita', necessiterebbero di coordinamento e di modifiche.
art. 25 c.p.p. art. 28 c.p.p. art. 190 c.p.p. art. 195 c.p.p. art. 202 c.p.p. art. 541 c.p.p. c. cost. 1970, n. 1 c. cost. 1972, n. 29
Ist. dir. penale - Univ. TO



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