| l' a. annota criticamente la decisione che, affrontando il problema
della competenza a conoscere dell' azione ex delicto una volta che il
ricorso per cassazione della parte civile avverso una sentenza di
assoluzione sia risultato vincente, l' ha risolto applicando
analogicamente l' art. 541 codice procedura oenale, disponendo cioe'
il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'
appello. dopo aver ricordato come la cassazione, per negare ogni
ulteriore intervento del giudice penale dopo il ricorso vincente
della parte civile, ha affermato che la parte civile deve essere paga
di aver esercitato il suo diritto di difesa nel primo grado del
giudizio, l' a. osserva come, invece, la parte civile non abbia la
possibilita' riconosciuta di esercitare nel giudizio (di primo o di
secondo grado) il suo diritto di difesa in modo pieno o comunque su
un piano di parita' con l' imputato, enunciando varie limitazioni che
si presentano come caratteristiche dell' accessorieta' dell' azione
civile. partendo dall' identita' di situazione tra il caso in cui il
processo penale si chiuda con sentenza che di per se' non sia fonte
di preclusione (art. 25 codice procedura penale) o di vincoli da
giudicato o da prova legale (art. 28 codice procedura penale) e
quello in cui tali vincoli siano caduti per l' annullamento, da parte
della cassazione, del capo penale che li conteneva, l' a. ritiene che
la soluzione debba essere la stessa in ambedue i casi. anche nel
secondo caso, cioe', non si dovrebbe far luogo al rinvio ex art. 541
codice procedura penale, ma l' attore dovrebbe poter instaurare il
processo civile sin dall' inizio, come se il processo penale non si
fosse mai celebrato: il che offre il vantaggio pratico di non far
perdere al danneggiato dal reato un grado di giurisdizione. nelle
considerazioni conclusive, l' a. nota come il macchinoso complesso di
rapporti tra giudizio civile e penale sia in gran parte dovuto al
fatto che la corte costituzionale ha ammesso la parte civile ad
esperire il ricorso per cassazione ma non l' appello avverso la
sentenza dibattimentale di assoluzione dell' imputato, tenendosi
quindi in linea con la posizione di accessorieta' della parte civile.
denunciata tale contraddizione, l' a. auspica che alla parte civile
venga riconosciuto il potere d' appello e indica i punti che, in tale
eventualita', necessiterebbero di coordinamento e di modifiche.
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