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109039
IDG760900281
76.09.00281 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
vassallo marisa
effetto estensivo dell' impugnazione e necessaria citazione del coimputato
nota a cass. sez. un. pen. 15 dicembre 1973
Riv. it. dir. proc. pen., an. 18 (1975), fasc. 2, pag. 633-645
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6332; d634
l' a. annota criticamente la decisione secondo cui la mancata citazione del coimputato non appellante, il quale non riveste la qualita' di parte processuale, non e' causa di nullita' del giudizio stesso, bensi' di semplice irregolarita'. tracciato un panorama giurisprudenziale in materia di effetto estensivo delle impugnazioni, l' a. individua, nell' indirizzo seguito dalla sentenza annotata, 2 premesse "discutibili": in base alla prima, la legge subordinerebbe l' effetto estensivo all' accoglimento in concreto dell' impugnazione, con la conseguente completa irrilevanza di tutto cio' che si verifica prima di tale momento, compresa la citazione ex art. 517 codice procedura penale; in base alla seconda, non configurandosi nulla di giuridicamente rilevante prima dell' accoglimento del gravame, il coimputato non appellante non e' parte con i relativi diritti, e nei suoi confronti la sentenza sarebbe gia' passata in giudicato. a quest' ultimo proposito l' a., passate in rassegna le tesi giurisprudenziali sulla "formazione progressiva del giudicato", le critica, concludendo che, per la sua funzione preventiva, l' istituto dell' effetto estensivo deve percorrere la via piu' breve, usufruendo del meccanismo dell' irrevocabilita' congiunta. per quanto attiene, in particolare, al problema della citazione del coimputato non appellante ai sensi dell' art. 517 codice procedura penale, l' a., partendo dalla premessa del permanere della qualita' di imputato nel soggetto non appellante, ritiene che il giudice abbia sempre l' obbligo di citarlo: quando i motivi sono inestensibili, sempreche' il soggetto non possa dimostrarne l' estensibilita', la reformatio in melius della sentenza avverra' con le modalita' operanti d' ufficio; anche in questo caso, comunque, sussistera' un interesse ad essere presente in giudizio in capo al non appellante, che andra' dunque citato.
art. 203 c.p.p. art. 517 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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