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109045
IDG760900287
76.09.00287 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
giordano angelo
nullita' del protesto cambiario e falso ideologico in atto pubblico
Riv. it. dir. proc. pen., an. 18 (1975), fasc. 3, pag. 900-911
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3140; d51522
l' a. alla luce dell' interpretazione dell' art. 7 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 che disciplina la forma degli atti notarili, sostiene che, in base alla legge n. 349 del 1973 che, nel modificare alcune disposizioni della legge cambiaria sul protesto, ha istituzionalizzato la figura del presentatore, l' atto di protesto levato con interpello a mezzo di persona di fiducia del notaio non e' nullo. dimostra che non e' configurabile nei confronti del notaio che non abbia proceduto personalmente alla presentazione del titolo, il delitto di falso ideologico in atto pubblico di cui all' art. 479 codice penale.
art. 47 l. 16 febbraio 1913, n. 89 l. 12 giugno 1973, n. 349 art. 479 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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