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109048
IDG760900290
76.09.00290 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
voena giovanni paolo
ricognizione fotografica e garanzia del contraddittorio
nota a cass. sez. iv pen. 4 febbraio 1974
Riv. it. dir. proc. pen., an. 18 (1975), fasc. 3, pag. 1013-1018
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d61400; d6147
l' a., in tema di ammissibilita', in funzione probatoria, delle "ricognizioni fotografiche", rileva che l' orientamento dominante in giurisprudenza e dottrina e' nel senso della loro utilizzabilita' da parte del giudice, pur non essendo tali mezzi di prova disciplinati espressamente dal codice processuale penale. cio' in base al principio della liberta' delle prove non espressamente vietate e del libero apprezzamento delle stesse. rilevato come il problema non possa risolversi argomentando dal principio, prevalentemente negato, della tassativita' dei mezzi di prova, e criticato il richiamo al libero convincimento del giudice, in quanto non pertinente, conclude sostenendo l' estensibilita' al riconoscimento fotografico delle formalita' predisposte per le ricognizioni, ivi comprese le garanzie del contraddittorio, per non esporsi, in difetto, ad una censura di legittimita' costituzionale per contrasto con l' art. 24 della costituzione.
art. 360 c.p.p. art. 24 cost.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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