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109050
IDG760900292
76.09.00292 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pisa paolo
detenzione di materiale radioattivo e "segreto" militare
nota a cass. sez. iii pen. 22 febbraio 1974
Riv. it. dir. proc. pen., an. 18 (1975), fasc. 3, pag. 1027-1039
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51001; d5510
l' a. critica la sentenza annotata, che ha sostenuto l' insussistenza dell' obbligo, da parte del dirigente di un ente di ricerca a carattere militare, di denunciare al medico provinciale la detenzione di materiale radioattivo, sostenendo che il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, sulla cui violazione si fondava l' impugnata decisione di primo grado, si riferisce alla sfera delle notizie riservate e non a quella del segreto militare e che inoltre esso non ha forza di legge bensi' costituisce atto regolamentare, affronta quindi il problema se la notizia della detenzione del materiale radioattivo da parte dell' ente di ricerca sia riconducibile allo schema del segreto militare, e se questo sussista anche in caso di presunta notorieta' delle notizia. conclude sollevando dubbi di costituzionalita' delle disposizioni che incriminano la violazione della sfera delle notizie riservate e segrete (art. 256 e ss. codice penale; art. 86 e ss. codice penale militare di pace).
r.d. 11 luglio 1941, n. 1161 art. 256 e ss. c.p. art. 86 e ss. c.p.mil.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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