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109065
IDG760900307
76.09.00307 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di ronza paolo
facolta' del giudice di appello; rinnovazione del dibattimento
nota a app. bari 16 marzo 1973
Giur. merito, an. 7 (1975), fasc. 1, pt. 2, pag. 41-46
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6341; d6345
l' a. inizia esponendo sommariamente le diverse teorie sul giudizio di appello e passa poi all' esame dei poteri del giudice: ribadito il principio dell' effetto parzialmente devolutivo dell' appello, con le sole eccezioni previste dagli artt. 152 e 185 codice procedura penale egli afferma che la ricerca della verita' e la liberta' della prova sono alla base della decisione con cui il giudice puo' ordinare la rinnovazione totale o parziale del dibattimento. nel caso in cui essa sia stata ordinata, si pone pero' il problema della utilizzazione delle prove gia' assunte in primo grado: l' a. ritiene che, nei limiti della loro utilita', il giudice possa tenerne conto perche', pur arricchito della fase escussoria, il dibattimento resta sempre di secondo grado.
art. 520 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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