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| IDG760900310 | |
| 76.09.00310 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cicala mario
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| lo scarico in mare di rifiuti industriali
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| nota a pret. livorno 27 aprile 1974
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| Giur. merito, an. 7 (1975), fasc. 2, pt. 2, pag. 85-116
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d5003; d5006; d5061
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| l' a. ritiene esatta la soluzione data dal pretore alla vicenda
riguardante la montedison: in particolare egli esclude l'
applicabilita' dell' art. 635 codice penale (danneggiamento) all'
ipotesi di inquinamento marino mediante scarichi industriali
innanzitutto perche' il mare non puo' essere considerato "bene
altrui" rispetto all' agente, poi perche' qui soccorre la norma
speciale dell' art. 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963 che alla
lettera "d" punisce il danneggiamento delle risorse biologiche delle
acque marine, e alla lettera "c" vieta l' immissione di sostanze
pericolose senza chiedere la prova dell' effettivo danneggiamento. l'
a. trova interessante anche la parte in cui si tratta dell' incidenza
dell' autorizzazione amministrativa allo scarico di rifiuti in mare e
fa notare che essa sarebbe stata una scriminante ma, ritenendo che
nel caso di specie essa sarebbe anche stata illegittima, avrebbe
dovuto quindi essere disapplicata. quanto alla competenza, l' a.
ritiene che sia da attribuire al pretore, pur in mancanza dell'
apposita richiesta del ministero di grazia e giustizia, e dichiara
infine di ritenere giusto che il risarcimento spetti solo per i danni
legati da un nesso di causalita' materiale col fatto costituente
reato.
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| art. 15 l. 14 luglio 1965, n. 963
art. 145 d.p.r. 2 ottobre 1968, n. 1639
art. 9 c.p.
art. 15 c.p.
art. 185 c.p.
art. 635 c.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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