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109068
IDG760900310
76.09.00310 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cicala mario
lo scarico in mare di rifiuti industriali
nota a pret. livorno 27 aprile 1974
Giur. merito, an. 7 (1975), fasc. 2, pt. 2, pag. 85-116
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5003; d5006; d5061
l' a. ritiene esatta la soluzione data dal pretore alla vicenda riguardante la montedison: in particolare egli esclude l' applicabilita' dell' art. 635 codice penale (danneggiamento) all' ipotesi di inquinamento marino mediante scarichi industriali innanzitutto perche' il mare non puo' essere considerato "bene altrui" rispetto all' agente, poi perche' qui soccorre la norma speciale dell' art. 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963 che alla lettera "d" punisce il danneggiamento delle risorse biologiche delle acque marine, e alla lettera "c" vieta l' immissione di sostanze pericolose senza chiedere la prova dell' effettivo danneggiamento. l' a. trova interessante anche la parte in cui si tratta dell' incidenza dell' autorizzazione amministrativa allo scarico di rifiuti in mare e fa notare che essa sarebbe stata una scriminante ma, ritenendo che nel caso di specie essa sarebbe anche stata illegittima, avrebbe dovuto quindi essere disapplicata. quanto alla competenza, l' a. ritiene che sia da attribuire al pretore, pur in mancanza dell' apposita richiesta del ministero di grazia e giustizia, e dichiara infine di ritenere giusto che il risarcimento spetti solo per i danni legati da un nesso di causalita' materiale col fatto costituente reato.
art. 15 l. 14 luglio 1965, n. 963 art. 145 d.p.r. 2 ottobre 1968, n. 1639 art. 9 c.p. art. 15 c.p. art. 185 c.p. art. 635 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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