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109069
IDG760900311
76.09.00311 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
scialla luigi
l' inquinamento di acque pubbliche come danneggiamento aggravato nella giurisprudenza
nota a trib. roma 28 marzo 1974 e pret. roma 20 giugno 1973
Giur. merito, an. 7 (1975), fasc. 2, pt. 2, pag. 116-121
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d52000; d51905; d539
l' a., commentando le 2 sentenze, di primo grado e d' appello, nota che mentre il pretore aveva ritenuto che l' inquinamento di acque pubbliche costituisse reato di danneggiamento aggravato di cose mobili, il tribunale investito dell' appello aveva riformato la sentenza ritenendo che l' estensione dell' aggravante del n. 3 dell' art. 635 codice penale alle cose immobili, fosse una violazione del principio di stretta legalita'. in realta', dal confronto dei 2 artt. 635, n. 3, e 625, n. 7, l' a. giunge alla conclusione che il legislatore aveva avuto evidentemente l' intenzione di tutelare i beni di pubblica utilita' sia mobili che immobili. l' acqua, che allo stato attuale delle cose, non puo' piu' essere considerata una res communis omnium ma un bene giuridico di natura immobile, va tutelata nell' interesse della comunita' in base al riferimento dell' art. 635, n. 3 all' art. 625, n. 7, che si deve ritenere valido anche per le cose immobili.
art. 650 c.p. art. 625 c.p. art. 635 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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