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Documento


109073
IDG760900315
76.09.00315 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
la cute giuseppe
l' ansia e' solo uno stato emotivo o passionale?
nota a ass. mantova 13 marzo 1974
Giur. merito, an. 7 (1975), fasc. 3, pt. 2, pag. 153-162
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50200; d50202; d50123
nella sentenza annotata l' a. rileva come si neghi che la somatizzazione di uno stato ansioso possa essere considerata alla stregua di una malattia mentale. e' infatti costante l' opinione che la possibilita' di considerare lo stato emotivo e passionale, ai fini dell' accertamento della imputabilita', esista in quanto esso provochi uno sconcerto psichico che influenza la capacita' di intendere e di volere o quando sia di intensita' tale da essere considerato come una alterazione psichica. ma l' a. esorta a distinguere fra imputabilita' e coscienza e volonta' al momento della commissione del fatto. il dubbio se l' emozione o la passione possano annientare la coscienza e volonta' della condotta e' legittimo anche perche' la legge distingue fra stati emotivi e passionali e capacita' di intendere e di volere grandemente scemata, distinzione che e' di difficile applicazione pratica. del resto il problema e' attuale ed e' se l' ansia somatizzata possa essere ricompresa nell' ipotesi dell' art. 88 e soprattutto dell' art. 89 codice penale allo scopo di vedere se l' ansia escluda la liberta' l' a. ritiene necessario l' intervento degli scienziati che aiutino il legislatore ad evitare errori e ad attuare il principio costituzionale della rieducazione proprio tenendo conto della personalita' del soggetto.
art. 85 c.p. art. 90 c.p. art. 62, n. 2, c.p. art. 411 c.p. art. 412 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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