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| IDG760900315 | |
| 76.09.00315 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| la cute giuseppe
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| l' ansia e' solo uno stato emotivo o passionale?
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| nota a ass. mantova 13 marzo 1974
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| Giur. merito, an. 7 (1975), fasc. 3, pt. 2, pag. 153-162
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d50200; d50202; d50123
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| nella sentenza annotata l' a. rileva come si neghi che la
somatizzazione di uno stato ansioso possa essere considerata alla
stregua di una malattia mentale. e' infatti costante l' opinione che
la possibilita' di considerare lo stato emotivo e passionale, ai fini
dell' accertamento della imputabilita', esista in quanto esso
provochi uno sconcerto psichico che influenza la capacita' di
intendere e di volere o quando sia di intensita' tale da essere
considerato come una alterazione psichica. ma l' a. esorta a
distinguere fra imputabilita' e coscienza e volonta' al momento della
commissione del fatto. il dubbio se l' emozione o la passione possano
annientare la coscienza e volonta' della condotta e' legittimo anche
perche' la legge distingue fra stati emotivi e passionali e capacita'
di intendere e di volere grandemente scemata, distinzione che e' di
difficile applicazione pratica. del resto il problema e' attuale ed
e' se l' ansia somatizzata possa essere ricompresa nell' ipotesi
dell' art. 88 e soprattutto dell' art. 89 codice penale allo scopo di
vedere se l' ansia escluda la liberta' l' a. ritiene necessario l'
intervento degli scienziati che aiutino il legislatore ad evitare
errori e ad attuare il principio costituzionale della rieducazione
proprio tenendo conto della personalita' del soggetto.
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| art. 85 c.p.
art. 90 c.p.
art. 62, n. 2, c.p.
art. 411 c.p.
art. 412 c.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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