Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


109075
IDG760900317
76.09.00317 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
la cute giuseppe
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione
nota a trib. roma 19 settembre 1972
Giur. merito, an. 7 (1975), fasc. 3, pt. 2, pag. 191-195
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51713
l' a. inizia notando che prima dell' entrata in vigore della legge 20 febbraio 1958, n. 75 il reato di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione era considerato essenzialmente abituale e concretantesi nel fatto del mantenimento dell' agente. oggi anche l' art. 3, n. 8, della legge merlin, considera le ipotesi del favoreggiamento e dello sfruttamento considerando unico il reato sia nel caso che tali ipotesi coesistano sia che se ne realizzi solo una. egli precisa pero' che la dottrina e' divisa sul requisito dell' abitualita' essenziale o eventuale e che tale contrasto deriva anche dalle oscillazioni della giurisprudenza che, inizialmente orientata verso la tesi della abitualita' essenziale e' passata poi a quella che considera il reato come eventualmente abituale. quanto all' unicita' del reato, egli espone diverse teorie, dottrinali e giurisprudenziali, ma soprattutto auspica che il problema sia definitivamente chiarito, eliminando le incertezze create dal particolarismo e dalla descrittivita' delle nostre leggi, cause che rendono difficile invece di facilitare la identificazione della vera volonta' del legislatore.
art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75
Ist. dir. penale - Univ. TO



Ritorna al menu della banca dati