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109080
IDG760600213
76.06.00213 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
allorio enrico
revoca di sequestro conservativo disposta senza contraddittorio, sotto condizione di prestazione di cauzione non offerta, inferiore all' importo del credito cautelato e nonostante il precedente compimento di atti di esecuzione del provvedimento che concesse il sequestro
nota a ord. trib. bergamo 24 aprile 1971
Giur. it., an. 124 (1972), fasc. 1, pt. 18, pag. 65-72
d44020
pratico
formale
l' a. critica in piu' punti l' ordinanza del tribunale: in primo luogo sottolinea l' irregolarita' di aver provveduto senza contraddittorio nella forma del decreto anziche' dell' ordinanza, la quale dovendo e potendo essere pronunciata in udienza o dopo di questa, presuppone appunto l' udienza stessa equivalente a contraddittorio e a conseguente possibilita' di dibattito fra le parti. in secondo luogo rileva che i debitori avevano effettivamente chiesto la revoca del decreto di sequestro, ma non la revoca ai sensi dell' art. 684 codice di procedura civile, cioe' previo versamento di cauzione. il tribunale si e' dunque pronunciato extra petita in contrasto con gli art. 99 e 112 codice di procedura civile. inoltre il sequestro conservativo puo' essere revocato solo mediante prestazione di cauzione pari all' ammontare del credito per il quale e' stato ordinato il sequestro pertanto quale e quanto risultera' essere il credito alla fine della causa di convalida e merito non si puo' sapere in fase iniziale cosi' come ha disposto il tribunale.
art. 684 c.p.c. art. 487 c.p.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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