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109086
IDG760600521
76.06.00521 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di giovanni vincenzo
l' art. 2674 del codice civile e la responsabilita' del conservatore dei registri immobiliari
Arch. resp. civ., s. 2, an. 14 (1971), fasc. 4-5, pag. 327-353
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d308302
pratico
formale; casistica
classificate le funzioni del conservatore nel concetto dell' amministrazione pubblica dei diritti privati, l' a. delinea il sistema della pubblicita' immobiliare. le funzioni e responsabilita' del conservatore sono condensate nell' art. 2674, del codice civile: egli risponde dei danni per il mancato rilascio di copie e certificati, per la mancata esecuzione delle formalita', per il loro ritardo, per l' abbandono dell' ufficio senza che di esso abbia preso possesso il sostituto. l' a. passa poi all' esame dei titoli per l' esecuzione delle formalita'. il conservatore quando sconfina dall' ambito prescrittogli , o perche' eccede dai suoi poteri o questi gli vengono meno o devia da essi, ha una responsabilita' legale, in quanto l' obbligazione di risarcimento e' disposta direttamente dalla legge.
art. 2674 c.c. l. 25 giugno 1943, n. 540 art. 2839 c.c. art. 2662 c.c. art. 2665 c.c. art. 2841 c.c. art. 2657 c.c. art. 2660 c.c. art. 2821 c.c. art. 2835 c.c. art. 2837 c.c. art. 2817 c.c. art. 2858 c.c. art. 2678 c.c. art. 2675 c.c. art. 2643 c.c. art. 2043 c.c. art. 1218 c.c. art. 745 c.p.c. art.1225 c.c. art. 1227 c.c. art. 323 c.p. art. 328 c.p. art. 2947 c.c. art. 28 cost. art. 113 cost. art. 18 cost. art. 22 cost. art. 23 cost. art. 35 cost. art. 36 cost.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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