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109095
IDG760700080
76.07.00080 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
recchi paolo
per l' effettiva attuazione del diritto di prelazione del coltivatore diretto
Nuovo dir. agr., an. 2 (1975), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 247-271
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d91611; d91612
l' a. esamina criticamente alcuni disegni di modifica del regime della prelazione del coltivatore diretto, tendenti a pervenire ad una formulazione chiara ed univoca delle norme relative, gia' in corso di discussione presso la commissione agricoltura del senato. formula quindi a sua volta alcune proposte, con riguardo anche alla prelazione del coltivatore su fondo altrui. per quanto concerne l' oggetto della prelazione, ritiene che debba essere precisato che il diritto spetta con riguardo ad ogni appezzamento che da oltre due anni sia condotto da uno o piu' persone, indipendentemente da ogni collegamento con altri beni, e che spetta anche in caso di alienazione di una quota, divisa o ideale, o di vendita della sola nuda proprieta'. ritiene poi che il termine per l' esercizio del riscatto debba decorrere dalla data dell' effettiva conoscenza che il coltivatore abbia del trasferimento e non dalla trascrizione dell' atto. propone inoltre che al coltivatore non preferito sia riconosciuto comunque il diritto di scelta tra riscatto e risarcimento danni. rileva la necessita' di pervenire a determinare con precisione quale sia il giudice competente in materia e di stabilire un regime di esenzione fiscale per l' esercizio del riscatto. osserva come il nuovo diritto di famiglia, con l' equiparazione di tutti i partecipanti all' impresa, implichi l' attribuzione a tutti egualmente del diritto di esercitare la prelazione. conclude con alcuni cenni di diritto comparato.
l. 26 maggio 1965, n. 590 l. 14 agosto 1971, n. 817
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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