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| IDG760700080 | |
| 76.07.00080 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| recchi paolo
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| per l' effettiva attuazione del diritto di prelazione del coltivatore
diretto
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| Nuovo dir. agr., an. 2 (1975), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 247-271
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d91611; d91612
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| l' a. esamina criticamente alcuni disegni di modifica del regime
della prelazione del coltivatore diretto, tendenti a pervenire ad una
formulazione chiara ed univoca delle norme relative, gia' in corso di
discussione presso la commissione agricoltura del senato. formula
quindi a sua volta alcune proposte, con riguardo anche alla
prelazione del coltivatore su fondo altrui. per quanto concerne l'
oggetto della prelazione, ritiene che debba essere precisato che il
diritto spetta con riguardo ad ogni appezzamento che da oltre due
anni sia condotto da uno o piu' persone, indipendentemente da ogni
collegamento con altri beni, e che spetta anche in caso di
alienazione di una quota, divisa o ideale, o di vendita della sola
nuda proprieta'. ritiene poi che il termine per l' esercizio del
riscatto debba decorrere dalla data dell' effettiva conoscenza che il
coltivatore abbia del trasferimento e non dalla trascrizione dell'
atto. propone inoltre che al coltivatore non preferito sia
riconosciuto comunque il diritto di scelta tra riscatto e
risarcimento danni. rileva la necessita' di pervenire a determinare
con precisione quale sia il giudice competente in materia e di
stabilire un regime di esenzione fiscale per l' esercizio del
riscatto. osserva come il nuovo diritto di famiglia, con l'
equiparazione di tutti i partecipanti all' impresa, implichi l'
attribuzione a tutti egualmente del diritto di esercitare la
prelazione. conclude con alcuni cenni di diritto comparato.
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| l. 26 maggio 1965, n. 590
l. 14 agosto 1971, n. 817
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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