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| IDG760700103 | |
| 76.07.00103 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pasquariello giuseppe
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| miglioramenti, proroga e ritenzione del fondo
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| nota a trib. s. maria c.v. sez. agr. 29 giugno 1975
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| Nuovo dir. agr., an. 3 (1976), fasc. 1, pt. 2, pag. 126-130
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d9124
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| l' a. sottolinea innanzitutto la ristrettezza della normativa
relativa all' imprenditore agricolo, tuttora in posizione subordinata
rispetto all' imprenditore commerciale. osserva come uno dei punti
piu' deboli sia costituito dall' impossibilita' dell' imprenditore
agricolo, di utilizzare la propria azienda come valore di scambio,
prescindendo dalla proprieta' del fondo. critica poi la sentenza per
aver ritenuto non applicabile l' art. 12 comma 2 legge n. 11 del 1971
nel caso di piccoli miglioramenti eseguiti senza l' osservanza delle
procedure di cui alla legge stessa. l' a. ritiene che tale soluzione,
anche se formalmente ineccepibile, sia in contrasto con l'
esaltazione del ruolo imprenditoriale dell' affittuario che e' nello
spirito di tutta la legge. critica poi la sentenza in quanto ritiene
la sussistenza del diritto di ritenzione solo se l' affittuario abbia
proposto domanda riconvenzionale di indennizzo nel giudizio di
rilascio. l' a. ritiene che il diritto spetti anche quando la
richiesta sia proposta in via di eccezione, sempre che sia accertata
l' esistenza in via generale dei miglioramenti.
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| l. 11 febbraio 1971, n. 11
art. 2083 c.c.
art. 2135 c.c.
d.l. 5 aprile 1947, n. 156
art. 975 c.c.
art. 1152 c.c.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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