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109117
IDG760700103
76.07.00103 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pasquariello giuseppe
miglioramenti, proroga e ritenzione del fondo
nota a trib. s. maria c.v. sez. agr. 29 giugno 1975
Nuovo dir. agr., an. 3 (1976), fasc. 1, pt. 2, pag. 126-130
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d9124
l' a. sottolinea innanzitutto la ristrettezza della normativa relativa all' imprenditore agricolo, tuttora in posizione subordinata rispetto all' imprenditore commerciale. osserva come uno dei punti piu' deboli sia costituito dall' impossibilita' dell' imprenditore agricolo, di utilizzare la propria azienda come valore di scambio, prescindendo dalla proprieta' del fondo. critica poi la sentenza per aver ritenuto non applicabile l' art. 12 comma 2 legge n. 11 del 1971 nel caso di piccoli miglioramenti eseguiti senza l' osservanza delle procedure di cui alla legge stessa. l' a. ritiene che tale soluzione, anche se formalmente ineccepibile, sia in contrasto con l' esaltazione del ruolo imprenditoriale dell' affittuario che e' nello spirito di tutta la legge. critica poi la sentenza in quanto ritiene la sussistenza del diritto di ritenzione solo se l' affittuario abbia proposto domanda riconvenzionale di indennizzo nel giudizio di rilascio. l' a. ritiene che il diritto spetti anche quando la richiesta sia proposta in via di eccezione, sempre che sia accertata l' esistenza in via generale dei miglioramenti.
l. 11 febbraio 1971, n. 11 art. 2083 c.c. art. 2135 c.c. d.l. 5 aprile 1947, n. 156 art. 975 c.c. art. 1152 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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