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109149
IDG760601591
76.06.01591 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
censoni paolo felice
vizi della merce e fallimento del venditore
trib. torino 14 marzo 1974
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 29 (1975), fasc. 2, pag. 847-852
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3063; d31332; d31352
pratico
formale
secondo l' a. gli effetti del fallimento sull' impegno del venditore di eliminare i vizi della merce -a differenza di quanto e' sostenuto in una recente sentenza (tribunale di torino, 14 marzo 1974, inedita)- sono analoghi a quelli della corrispettiva obbligazione di garanzia ex lege, di cui all' art. 1476 n. 3 codice civile, perche' tale impegno non ha altro scopo che dare concreta attuazione alla stessa garanzia legale, sostituendovi una disciplina convenzionale, senza privare con cio' il compratore, in caso d' inadempimento, dell' esercizio delle azioni edilizie: in caso contrario, l' assunzione di codesto impegno, anziche' accrescere, diminuirebbe la tutela che l' ordinamento appresta al compratore (la corte aveva stabilito che questi non ha alcun diritto nei confronti della massa per i danni relativi all' inadempimento del venditore e successivamente del curatore, potendo soltanto insinuare nel passivo del fallimento, in qualita' di creditore concorsuale, le spese erogate per il trasporto della merce e per l' eliminazione dei vizi).
art. 81 l. fall. art. 72 l. fall. art. 1476 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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