| l' a. attribuisce al procedimento ingiuntivo natura di giudizio
contenzioso e di processo di cognizione. dopo aver delineato i
rapporti tra il processo di cognizione ed il procedimento ingiuntivo,
definendo il primo come "procedimento tipico", e rilevando come il
secondo sia disciplinato da alcune norme di natura eccezionale,
critica la ricorrente assimilazione del processo ingiuntivo con il
processo ordinario in contumacia. la contumacia, prosegue infatti l'
a., e' eventuale, anomala nel processo ordinario, laddove invece la
mancanza di contraddittorio nel procedimento ingiuntivo e'
istituzionale, presupposta. in relazione, infine, al rapporto tra
decreto ingiuntivo e la eventuale opposizione, critica la
configurazione dell' opposizione quale mezzo di impugnazione del
decreto ingiuntivo. afferma, invece, che l' opposizione altro non e'
se non la prosecuzione "orizzontale" del procedimento ingiuntivo. in
sostanza, conclude l' a., l' azione del creditore e' suscettibile di
approdare, in caso di accoglimento, o all' esito rapido dell'
accertamento formale, o, se sia proposta, coltivata e parzialmente
accolta l' opposizione, ad un accertamento sostanziale.
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